calcolare il risarcimento per danno biologico permanente

Si rivolge alla scrivente procuratrice una donna, la quale riferisce di aver sottoscritto, in qualità di garante, un contratto di finanziamento finalizzato all’acquisto di una vettura nell’anno 2021.

Il principale contraente, nonché colui che ha effettivamente acquistato il veicolo e, pertanto, il debitore principale, è il genero della predetta, il quale non ha provveduto al regolare pagamento delle rate del finanziamento.

Ad oggi, la donna si è vista notificare un ricorso per decreto ingiuntivo con contestuale decreto da parte della società finanziaria, con il quale le viene intimato di provvedere al pagamento della somma dovuta, con l’avvertimento che, in difetto, si procederà con le opportune azioni esecutive.

Urge, in questa sede, sottolineare come sussista una sostanziale differenza tra la garanzia di adempimento e la fideiussione, come altresì previsto e disciplinato dal Codice Civile.

Invero, la fideiussione costituisce il contratto tipico di garanzia personale disciplinato dagli artt. 1936 ss. c.c. Ai sensi del predetto art. 1936 c.c., è fideiussore «colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui».

Pertanto, il fideiussore è tenuto ad adempiere la medesima obbligazione assunta dal debitore principale, sia sotto il profilo qualitativo sia sotto quello quantitativo, secondo il principio di accessorietà che caratterizza tale figura negoziale.

Per quanto concerne, invece, il contratto autonomo di garanzia (c.d. Garantievertrag), si tratta di una figura atipica, espressione dell’autonomia negoziale riconosciuta dall’art. 1322 c.c.

La caratteristica fondamentale di tale fattispecie è rappresentata dall’assenza del vincolo di accessorietà rispetto all’obbligazione principale. Il garante, infatti, non si obbliga ad adempiere la medesima prestazione dovuta dal debitore principale, bensì assume l’obbligo di tenere indenne il creditore dalle conseguenze derivanti dalla mancata esecuzione della prestazione da parte del garantito, indipendentemente dalle ragioni dell’inadempimento.

Alla luce di quanto sopra esposto, la scrivente procuratrice ha formulato un’esplicita richiesta al Tribunale che ha emesso il decreto ingiuntivo nei confronti della propria assistita, al fine di procedere a un esame approfondito del contratto dalla medesima sottoscritto e di verificare, in concreto, la natura dell’obbligazione assunta dalla garante, così da escludere, ove ne ricorrano i presupposti, l’ipotesi che il rapporto negoziale possa essere qualificato come fideiussione.

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