Si rivolge alla scrivente procuratrice un padre di famiglia il quale intende donare a uno dei propri figli un immobile ovvero, in alternativa, il ricavato della vendita del medesimo bene, ma desidera evitare che tale liberalità, all’apertura della propria successione, sia assoggettata a collazione, con conseguente obbligo del donatario di conferirne il valore alla massa ereditaria in sede di divisione.

A tal fine, la scrivente ritiene opportuno consigliare al cliente l’inserimento, nell’atto di donazione ovvero in altro atto idoneo, di una dispensa da collazione ai sensi dell’art. 737 c.c., norma secondo cui i figli, i loro discendenti e il coniuge che concorrano alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che abbiano ricevuto dal defunto per donazione, diretta o indiretta, salvo che il de cuius li abbia da ciò dispensati; resta fermo che la dispensa non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile.

La dispensa da collazione costituisce, dunque, una deroga alla disciplina legale della collazione e consiste nella dichiarazione con cui il disponente stabilisce che la donazione effettuata in favore del coniuge o di un discendente non debba essere conferita ai coeredi al momento della divisione ereditaria.

Occorre tuttavia precisare che tale dispensa non elimina la rilevanza della donazione ai fini del calcolo della successione necessaria. Infatti, essa produce effetto soltanto entro i limiti della quota disponibile e non esclude il bene donato dalla riunione fittizia necessaria per determinare la porzione disponibile, da calcolarsi formando una massa di tutti i beni appartenenti al defunto al tempo della morte, detratti i debiti, e riunendo fittiziamente i beni di cui egli abbia disposto a titolo di donazione. In tale prospettiva, la dispensa dalla collazione non pregiudica la tutela dei legittimari, i quali restano protetti dalle norme sulla successione necessaria e, ove la liberalità ecceda la disponibile, possono agire con l’azione di riduzione.

La funzione della collazione è, infatti, quella di assicurare l’equilibrio e la parità di trattamento tra i coeredi nella formazione della massa ereditaria, così da non alterare il rapporto di valore tra le rispettive quote; la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che il relativo obbligo sorge automaticamente con l’apertura della successione. In tale quadro, la collazione opera quale meccanismo volto a ricondurre a equilibrio le attribuzioni effettuate in vita dal de cuius ai coeredi tenuti al conferimento.

La dispensa da collazione incide su tale meccanismo, consentendo al donatario di trattenere il bene ricevuto, senza obbligo di conferimento, nei limiti in cui ciò non leda la quota di riserva spettante agli altri legittimari. Proprio sotto questo profilo, la Suprema Corte ha chiarito che l’inciso dell’art. 737, comma 2, c.c. — secondo cui la dispensa non produce effetto se non nei limiti della disponibile — non significa che l’eventuale eccedenza rispetto alla disponibile torni automaticamente in collazione; significa, piuttosto, che il donatario resta esposto, per tale eccedenza, all’azione di riduzione.

Ne consegue che la dispensa opera validamente sino a concorrenza della quota disponibile, mentre, qualora la liberalità ecceda tale limite e determini lesione della legittima altrui, il rimedio esperibile non è la collazione dell’eccedenza, bensì la riduzione della donazione lesiva.

La dispensa da collazione riguarda soltanto i soggetti che, in astratto, sarebbero tenuti alla collazione, e quindi:

  • i figli;
  • i discendenti;
  • il coniuge,

purché concorrano alla successione.

Sotto altro profilo, è opportuno evidenziare che, quando la liberalità abbia ad oggetto un immobile, la collazione non implica necessariamente la materiale retrocessione del bene alla massa. La giurisprudenza ha chiarito che, per gli immobili, il conferimento ha luogo per imputazione o in natura a scelta del donatario, salvo i casi in cui il bene sia stato alienato o ipotecato, nei quali la collazione avviene per imputazione. In particolare, ove il bene donato sia stato successivamente alienato, la collazione dovrà essere eseguita per imputazione del relativo valore.

È inoltre opportuno distinguere, sul piano pratico, le diverse possibili operazioni che il cliente intende compiere.

Se il padre dona direttamente l’immobile al figlio, la dispensa da collazione potrà essere inserita nel relativo atto di donazione.

Se, invece, il padre vende l’immobile a terzi e successivamente dona al figlio il denaro ricavato, la dispensa non andrà collocata nell’atto di compravendita, che resta autonomo rispetto alla successiva liberalità, ma nell’atto con cui il denaro viene attribuito al figlio, ovvero in altro atto idoneo contenente la volontà di dispensare il donatario dalla collazione.

Ancora diverso è il caso in cui il denaro venga attribuito al figlio specificamente allo scopo di consentirgli l’acquisto di un immobile: in tale ipotesi, secondo la giurisprudenza, ove risulti il collegamento tra l’elargizione e l’acquisto, può configurarsi una donazione indiretta dell’immobile, e non del mero denaro. Anche in questa evenienza, la liberalità resta rilevante ai fini della collazione e della tutela dei legittimari secondo le regole proprie dell’istituto.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la scrivente ritiene che lo strumento della dispensa da collazione ex art. 737 c.c. rappresenti una misura pienamente lecita e coerente con l’ordinamento, idonea a tutelare la libertà dispositiva del cliente senza pregiudicare i diritti dei legittimari, i quali restano comunque protetti dal limite della quota disponibile e dall’eventuale esercizio dell’azione di riduzione.

Pertanto, qualora il cliente intenda effettuare la liberalità in favore di uno dei figli, appare opportuno predisporre una clausola espressa di dispensa da collazione da inserire nell’atto di donazione — ovvero in altro atto negoziale idoneo — con formulazione chiara e inequivoca, fermo restando che essa produrrà effetto solo nei limiti della disponibile e non escluderà la donazione dalla riunione fittizia necessaria per verificare il rispetto delle quote di riserva

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