Adottare un bambino è un percorso importante, regolato da norme precise a tutela del minore. La materia è disciplinata dalla Legge 184/1983 (Diritto del minore ad una famiglia) e, per l’estero, dalla Convenzione dell’Aja del 1993. Vediamo requisiti, procedura e tempi, con i riferimenti utili per chi vive a Bologna.
I requisiti per adottare
Secondo l’art. 6 della Legge 184/1983, l’adozione è consentita ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni (il periodo può comprendere la convivenza stabile precedente il matrimonio), tra i quali non vi sia separazione neppure di fatto, idonei a educare, istruire e mantenere il minore. Quanto all’età, tra adottanti e adottato deve esserci una differenza di almeno 18 anni e non superiore a 45 anni per uno dei coniugi e 55 per l’altro, con deroghe in casi particolari.
L’adozione nazionale: come funziona
Il percorso inizia con la dichiarazione di disponibilità presentata al Tribunale per i Minorenni competente (per Bologna e l’Emilia-Romagna, il Tribunale per i Minorenni di Bologna). Seguono le indagini dei servizi sociali sull’idoneità della coppia. Individuato un minore in stato di adottabilità, il Tribunale dispone l’abbinamento e un periodo di affidamento preadottivo, di norma di un anno, al termine del quale viene pronunciata l’adozione piena.
L’adozione internazionale: la procedura
Per adottare un minore straniero, dopo la dichiarazione di disponibilità il Tribunale per i Minorenni rilascia il decreto di idoneità, valido due anni. Entro un anno la coppia deve rivolgersi obbligatoriamente a uno degli enti autorizzati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI), che segue la procedura nel Paese estero. La CAI autorizza infine l’ingresso del minore in Italia e si procede alla trascrizione nei registri dello stato civile. I tempi complessivi vanno mediamente dai 2 ai 4 anni.
Le novità per le persone single
Con la sentenza n. 33/2025 la Corte Costituzionale ha aperto all’adozione internazionale da parte delle persone singole, che possono ora essere valutate idonee dal Tribunale per i Minorenni caso per caso, nel superiore interesse del minore. L’adozione nazionale per i single resta invece limitata ai casi particolari.
L’adozione in casi particolari
Accanto all’adozione piena, l’art. 44 della Legge 184/1983 disciplina l’adozione in casi particolari, applicabile in situazioni specifiche, anche da parte di singoli o del partner del genitore. Ha effetti più limitati rispetto all’adozione legittimante, ma tutela legami familiari già esistenti.
Perché farsi assistere da un avvocato a Bologna
Tra requisiti, documentazione, rapporti con il Tribunale per i Minorenni e con gli enti autorizzati, il percorso adottivo è complesso. Lo Studio Legale Parisi offre consulenza e assistenza in materia di adozioni e diritto di famiglia, seguendo le coppie e i single anche nel territorio di Bologna.Il presente contenuto ha finalità meramente informativa e divulgativa e non costituisce parere o consulenza legale: