Esistono due tipi di separazione: la separazione consensuale e la separazione giudiziale. La prima si basa su un un accordo fra i coniugi che può anche essere stragiudiziale (vale a dire ottenuto tramite la negoziazione assistita), mentre la separazione giudiziale consiste necessariamente in un procedimento portato avanti davanti all’autorità giudiziaria.
Separazione consensuale: in cosa consiste
La separazione consensuale è la forma più rapida e semplice di separazione. L’accordo, che deve essere approvato dal tribunale con decreto di omologazione, prevede il consenso espresso di entrambi i coniugi sulla divisione degli eventuali beni in comune o sull’affidamento dei figli, nonché sulle possibili questioni legate a una separazione.
Questo tipo di separazione può completarsi anche con la negoziazione assistita in Comune, senza passare dal Tribunale, ma se devono essere coinvolti figli minorenni o maggiorenni disabili, è prevista per legge l’assistenza legale di un avvocato.
Le caratteristiche della separazione giudiziale
La separazione giudiziale può essere richiesta da uno o da entrambi i coniugi. Viene decretata con una sentenza di separazione, che incide su alcuni obblighi tipici del matrimonio.
Il tribunale procede in due fasi:
- Fase presidenziale: il tribunale tenta la conciliazione tra i coniugi e, in caso di fallimento, fissa gli accordi provvisori.
- Fase istruttoria: il tribunale decide definitivamente sulle questioni relative alla separazione.
Una volta separati giudizialmente, i coniugi non hanno l’obbligo di convivenza e di fedeltà. Allo stesso modo, viene meno il regime patrimoniale di comunione dei beni. In caso di separazione giudiziale, però, restano fermi gli obblighi di mantenimento del coniuge, di partecipazione alla gestione della famiglia e di educazione della prole.
Tempistiche per separazione consensuale e giudiziale
La separazione consensuale può essere omologata dal tribunale entro 6 mesi dalla data di deposito del ricorso. Generalmente, invece, la separazione giudiziale può concludersi entro 1 anno dalla data di deposito del ricorso. Per divorziare è necessario essere separati da almeno 6 mesi (se la separazione è consensuale) o da almeno 1 anno (se la separazione è giudiziale).
Prima di rivolgersi al giudice per la separazione, è normale provare a raggiungere un accordo (separazione o divorzio consensuale), che dovrà essere “convalidato” dal Tribunale.
In questi casi, le condizioni di separazione o divorzio vengono proposte da un coniuge all’altro, al fine di instaurare una trattativa. Ma se questa non dovesse andare a buon fine, i coniugi, anche senza il consenso dell’altro, possono rivolgersi al giudice per chiedere di sciogliere il matrimonio con un apposito giudizio (separazione o divorzio giudiziale).