Mesi fa si è rivolta allo scrivente studio una donna vittima di violenza e stalking. In particolare ,la cliente  è stata per diversi anni vittima di stalking e revenge porn da parte dell’ex compagno violento che non ha fatto altro che perseguitare la donna  per diverso tempo, nonostante l’esposto che la donna aveva promosso nei suoi confronti presso la stazione dei Carabinieri del suo comune di residenza.

Alla cliente è stato immediatamente consigliato dal sottoscritto procuratore di rivolgersi al Comando dei Carabinieri più vicino e di presentare richiesta di   ammonimento al  Questore nei confronti dell’ex che aveva nel frattempo   condiviso immagini sessualmente esplicite  raffiguranti la cliente su diversi social, con conseguenze devastanti sulla psiche della donna.

Si chiarisce che l’ammonimento al Questore è una misura introdotta dalla legge n. 168/2023 , approvata dopo la tragica morte di Giulia Cecchettin, volta a garantire alla vittima  un aiuto immediato sin dall’inizio dell’instaurarsi della condotta lesiva dello stalker ostacolando così il suo operato; l’istanza o la segnalazione possono essere presentate in qualsiasi ufficio della Polizia di Stato o dell’Arma dei Carabinieri e comporta l’intimazione  allo stalker di cessare la  condotta lesiva, avvertendolo delle eventuali conseguenze legali di tale condotta, con la possibilità che l’aggressore sia costretto dalla forza pubblica alla frequentazione di corsi e centri di rieducazione sin da subito. 

Sarà necessario fornire alle Autorità sufficienti mezzi probatori, qualsiasi documento o mezzo di prova (chat, registro chiamate, social, telecamere,…). 

L’ammonimento costituisce dunque un importante primo strumento per le autorità che in caso di segnalazioni successive possono dare il via al procedimento penale d’ufficio, senza che la vittima debba sporgere denuncia.

Si sottolinea come non debba essere necessariamente la vittima a presentare l’ammonimento, ma che possa essere anche una persona al corrente dei fatti. 

Dall’entrata in vigore della legge sopra citata, sono migliaia i soggetti (uomini e donne) che hanno utilizzato questa misura come primo strumento di difesa.

La cliente stessa, fermamente decisa e stanca degli abusi dell’ex, decise di appellarsi a questo strumento; di lì è poi partito il procedimento penale d’ufficio, dato che lo stalker non ha mai cessato la sua condotta lesiva  anche a causa di disturbi psicologici che lo rendono particolarmente insofferente agli avvertimenti dell’autorità.

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