Il cliente arrivato in studio questa settimana lamentava di aver subito un pignoramento che riteneva ingiusto, a fronte del mancato pagamento di canoni di locazione e spese condominiali riferite a suo appartamento.
Le ragioni che spingono il cliente a rivolgersi al sottoscritto procuratore sono, a sua detta, la presenza e l’imposizione di clausole vessatorie all’interno del contratto di locazione.
Il giudice, come da decreto successivamente emesso, sottolineava come il titolo di credito proposto dalla controparte non presentava alcuna valutazione circa la sussistenza o meno di clausole abusive nel rapporto a fondamento del credito, dunque non vi è alcuna prova tangibile che il contratto fosse esente da tali clausole, essendo mancato il controllo nelle fasi precedenti del procedimento, esattamente come lamentava il cliente.
Sono questi i presupposti che lasciano intendere la possibilità di una sospensione di esecuzione.
Il cliente, nonostante quanto sopra esposto, decideva di non opporsi a decreto ingiuntivo a lui notificato e nemmeno all’atto di precetto che ne è conseguito.
Tuttavia, l’art. 650 c.p.c. consente l’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo nel caso in cui il debitore riesca a provare di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione, per forza maggiore o per caso fortuito.
Sul punto, la sentenza 9479/2023 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha sancito la sospensione dell’esecuzione con avvio di opposizione tardiva per quei casi in cui non è stato preventivamente operato un esame d’ufficio della vessatorietà delle clausole del contratto stipulato con il consumatore; tale controllo deve essere operato ai fini di evitare la formazione di un titolo esecutivo illegittimo che causi la sospensione dell’esecuzione.
Il giudice concede un termine perentorio di quaranta giorni per il deposito dell’opposizione. L’opposizione tardiva, in ogni caso, non è più ammessa dopo dieci dal primo atto di esecuzione.
Lo studio ha immediatamente proposto opposizione tardiva a decreto ingiuntivo richiedendo sospensione del pignoramento presso terzi per le motivazioni sopra esposte.