Spesso i provvedimenti emessi dal Tribunale toccano corde particolarmente delicate tra le quali è possibile citare l’affidamento e il collocamento dei figli.

Per fare un esempio concreto, basti citare l’occasione in cui lo studio legale ha visto rivolgersi a sè una cliente con tre figli ed evidenti difficoltà economiche nonché un rapporto decisamente conflittuale con il coniuge. In virtù di tali fatti e a seguito di una segnalazione da parte dell’Organismo Scolastico, il Tribunale dei minori disponeva l’affidamento dei piccoli al Servizio Sociale competente.

Quando un minore viene dato in affido?

Per quanto riguarda l’affidamento del minore, esso si applica soltanto in casi assai specifici. Nel momento in cui, a seguito dell’analisi del nucleo familiare, non vengono rilevate particolari mancanze o inadeguatezze da parte dei genitori, sulla scorta della normativa entrata in vigore nel febbraio del 2023, è possibile prevedere che i Servizi Sociali abbiano il solo mandato di vigilanza e di supporto. L’Ente in questione avrà la premura di stabilire una serie di compiti da parte dei genitori e fissare una serie di scadenze. I colloqui saranno utili a determinare e valutare la capacità degli stessi di gestire il nucleo familiare (il tutto senza avvalersi dell’ausilio di un curatore speciale).

Vi è poi il caso di un vero e proprio affidamento del minore all’Ente. Nel corso dello svolgimento del mandato di vigilanza e di supporto, valutata un’incapacità o gravi mancanze da parte dei genitori, il Tribunale, dato atto della relazione dei Servizi Sociali, potrà disporre addirittura la limitazione o la decadenza della responsabilità genitoriale. Segue la nomina di un curatore speciale che prenderà le decisioni riguardanti il nucleo familiare. Il curatore potrà anche richiedere un allontanamento dei minori dalla loro abitazione, ravvisando gravi motivi a sostegno.

Ovviamente tutte queste misure vengono disposte nell’arco di un procedimento giudiziario che va ad incardinarsi dinanzi al Tribunale dei Minori. Nel corso del contraddittorio potrà essere richiesta l’audizione dei minori al fine di valutare concretamente le loro condizioni. Sul punto la Corte di Cassazione si è pronunciata riferendo che gli stessi dovranno essere sentiti necessariamente laddove abbiano raggiunto i 14 anni di età oppure, tenuto conto della loro maturità e della loro capacità di discernimento, anche dopo i 12 anni.

La cliente, dopo aver chiesto allo studio legale assistenza in tema di affidamento dei figli minori, nel corso del procedimento che ha visto coinvolto il proprio nucleo familiare, facendo valere le proprie ragioni e dimostrando di essere in grado di badare ai propri figli, è riuscita a riottenere l’affidamento degli stessi, intraprendendo un percorso familiare con l’ausilio dei servizi sociali del proprio comune di residenza.

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