Lo studio legale Parisi è specializzato nel diritto di famiglia e per questo, frequentemente, vengono nel nostro studio donne che cercano aiuto e una soluzione efficace per la risoluzione dei loro problemi familiari. Nei giorni scorsi si è rivolta a noi una giovane donna, madre di un bambino di 11 anni, avuto da una relazione con un uomo che, sebbene abbia sempre contribuito economicamente al mantenimento, non è mai stato presente nella vita del minore. La donna ci ha raccontato di come abbia cercato di coinvolgere più volte l’uomo nella vita del piccolo senza, però, riuscire nel suo intento e anzi, sottolineando, la mancanza di un qualsisi legame affettivo tra padre e figlio.
A tal proposito è importare sottoporre all’attenzione di voi lettori una recentissima sentenza del Tribunale Ordinario di Cassino ( Vedi sentenza n.832/2016) che condannava un padre al risarcimento danni nei confronti della figlia, a titolo di danno non patrimoniale, per non essere mai stato presente nella vita della piccola.
La vicenda può collocarsi nell’ambito della responsabilità aquiliana nei rapporti familiari ed in particolar modo nell’ambito della tutela dei diritti fondamentali della persona.
Da tempo la giurisprudenza ha introddo il concetto di “illecito endofamiliare” secondo cui la violazione dei doveri familiari, nel caso in cui la stessa provochi la lesione dei diritti costituzionalmente protetti, può integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo ad un azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art 2059 cc.
Risulta essere chiaro come in tale ambito rientri il disinteresse mostrato da un padre nei confronti di un figlio che, secondo quanto riportato nella Sentenza del Tribunale di Cassino, “determina un’immancabile ferita di quei diritti nascenti dal rapporto di filiazione che trovano nella carta costituzionale e nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento un elevato grado di riconoscimento e di tutela.”
La privazione della figura paterna, prosegue la sentenza, “integra un fatto generatore di responsabilità aquiliana c.d endofamiliare, la cui prova, secondo la S.C., può essere offerta anche sulla base di semplici elementi presuntivi, considerando la particolare tipologia di danno non patrimoniale, consistente nell’integrale perdita del rapporto parentale che ogni figlio ha diritto di realizzare con il proprio genitore e che deve essere risarcita per il fatto in sè della lesione.”
Nel caso di specie, il Tribunale di Cassino, ha liquidato il risarcimento in 52mila Euro, pari a 4mila Euro all’anno dalla nascita della piccola ad oggi.