Lo studio legale Parisi è vicino ad ogni genitore che, dopo aver ottenuto la separazione, non riesce a gestire il rapporto coi propri figli a causa dell’altro coniuge che non sempre rispetta la legge che prima di tutto tutela i minori. A tal proposito questa mattina si è recato da noi un padre, ormai disperato, perchè la mamma dei suoi bambini ha deciso, improvvisamente e senza il suo consenso, di trasferirsi in un paese lontano molti km da casa. Ricordiamoci che rispetto al singolo individuo, quello di trasferire la propria residenza nel luogo preferito, è un diritto previsto e tutelato dalla nostra Costituzione dall’art 16; quando, però, quell’individuo è un genitore separato con prole di età minorenne, può diventare un vero e proprio problema. Secondo quanto stabilito la Corte di Cassazione nella recente sentenza 29/07/2014 n. 33452 infatti, se vi sono figli minori, il trasferimento improvviso della residenza da una città all’altra da parte di un genitore, in particolar modo da parte di quello collocatario ( pertanto il genitore presso cui il Tribunale stabilisce la residenza del minore) , non solo è illecito ma, in determinate condizioni integra addirittura gli estremi del reato! In questa sentenza la Corte di Cassazione ha riconosciuto sia il reato di sottrazione di persone incapaci (art 574 c.p) sia il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice ( art 388 C.p).

Ma quali fattispecie costituiscono reato? Esaminiamole insieme:

  • In primo luogo, affinché la condotta di uno dei due coniugi possa integrare l’ipotesi criminosa prevista dall’art. 574 c.p., è necessario che il comportamento dell’agente porti ad una globale sottrazione del minore dalla vigilanza dell’altro, permanente o temporanea, così da impedirgli l’esercizio della funzione educativa e dei poteri inerenti all’affidamento, rendendo impossibile ciò che gli è stato conferito come ufficio dall’ordinamento nell’interesse del minore stesso e della società. Secondo quanto riportato dalla sentenza della Corte di Cassazione, dunque, il contenuto illecito della condotta intrapresa dal genitore ruota intorno alla compromissione degli affetti familiari, sulla capacità della condotta di pregiudicare in misura rilevante la funzionalità propria della potestà riconosciuta al genitore dalla legge.
  • In secondo luogo, la condotta dell’agente deve essere dolosa cioè deve consistere nella coscienza e nella volontà di sottrarre il minore all’altro genitore e di trattenerlo con sè contro la volontà di quest’ultimo.
  • La sentenza chiarisce inoltre che, per la configurazione dei reati in esame, è necessario che l’impedimento dell’esercizio dell’altrui potestà si prolunghi nel tempo. Il reato non sussiste quando l’offesa risulta circoscritta in un arco di tempo limitato a pochi istanti tali da non riuscire a pregiudicare gli interessi del minore.
  • Il soggetto che effettua il trasferimento di residenza del minore può incorrere nel reato di sottrazione di minore anche se comunica all’altro coniuge il luogo in cui il minore si colloca e pur garantendo un colloquio telefonico tra i due poichè si determinerebbe, in ogni caso, un grave impedimento allo svolgimento delle varie manifestazioni in cui si articola la potestà genitoriale.

Cosa deve fare dunque un genitore che intende trasferirsi con i propri figli?

Il genitore che intende trasferirsi con i figli minori in un’altra città deve: rivolgersi al giudice civile per ottenere la modifica delle condizioni di separazione, l’autorizzazione al trasferimento e la conseguente modifica delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale!

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