Con il termine malasanità si indicano i danni subiti dai pazienti a causa di errori, omissioni o carenze in ambito sanitario. Chi ne è vittima ha diritto a essere risarcito, ma per ottenere giustizia occorre conoscere i propri diritti e seguire il percorso corretto. Vediamo come, con i riferimenti utili anche a Bologna.
Cosa si intende per malasanità
Si ha responsabilità sanitaria quando una condotta colposa del personale o una carenza organizzativa della struttura provocano un danno alla salute del paziente. Non ogni esito negativo è malasanità: serve dimostrare l’errore, il danno e il nesso causale tra la condotta e il pregiudizio subito.
I diritti del paziente danneggiato
Il paziente ha diritto di ottenere copia della cartella clinica e della documentazione sanitaria, di essere informato e di prestare un consenso consapevole alle cure e, in caso di danno, di chiedere il risarcimento. Sono diritti fondamentali, che costituiscono la base di ogni azione di tutela.
Chi è responsabile: struttura e medico
La Legge Gelli-Bianco (n. 24/2017) prevede un doppio binario. La struttura sanitaria, pubblica o privata, risponde a titolo contrattuale (artt. 1218 e 1228 c.c.): la prescrizione è di dieci anni e l’onere della prova è più favorevole al paziente. Il medico dipendente risponde invece, di regola, a titolo extracontrattuale (art. 2043 c.c.), con prescrizione di cinque anni e onere della prova più gravoso. Spesso conviene agire nei confronti della struttura, più solida e con un regime probatorio favorevole.
Quali danni si possono risarcire
Il risarcimento può comprendere il danno biologico (la lesione dell’integrità psicofisica, liquidata con apposite tabelle), il danno morale, il danno patrimoniale (spese mediche, perdita o riduzione della capacità di lavoro) e, in caso di decesso, i danni subiti dai familiari. Ogni voce va provata e quantificata con l’ausilio del medico-legale.
Come ottenere il risarcimento: la procedura
Il percorso parte dalla cartella clinica e dalla valutazione medico-legale. Prima della causa è obbligatorio esperire, in alternativa, l’accertamento tecnico preventivo con finalità conciliativa (ATP ex art. 696-bis c.p.c.) oppure la mediazione: si tratta di una condizione di procedibilità prevista dall’art. 8 della legge. In caso di mancato accordo si procede con il giudizio di merito. La legge prevede inoltre l’obbligo assicurativo delle strutture e la possibilità di agire direttamente nei confronti dell’assicurazione.
I tempi: attenzione alla prescrizione
I termini per agire sono di dieci anni verso la struttura e cinque verso il medico, e decorrono non necessariamente dalla data del fatto, ma dal momento in cui il paziente ha potuto percepire il danno come collegato alla condotta sanitaria. Agire tempestivamente è fondamentale per non perdere il diritto al risarcimento.
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