La separazione tra i coniugi è presupposto necessario affinché venga corrisposto il mantenimento al figlio minore dei coniugi e perché venga assegnata la casa familiare ad uno dei due, il cosiddetto genitore collocatario.

Ma quando cessa l’obbligo alimentare e si può richiedere la riassegnazione della casa familiare?

Un cliente, oramai anziano e pensionato, si è rivolto allo studio nel tentativo di acquistare nuovamente possesso della sua casa, di cui è unico proprietario, assegnata diversi anni fa alla ex compagna, in quanto genitore collocatario del loro unico figlio. 

Si sottolinea come, nonostante il cliente tutt’oggi ancora vi provveda, egli non sarebbe obbligato a corrispondere gli alimenti al figlio ormai maggiorenne, nonostante sia non economicamente autosufficiente.

La recente giurisprudenza ritiene che il figlio maggiorenne possa usufruire dell’assegno di mantenimento solamente se economicamente non autosufficiente senza che ne abbia colpa. Il figlio maggiorenne che non intenda lavorare o che non intraprenda un particolare percorso di studi perderà il suo diritto al mantenimento, potrà richiedere tutt’al più gli alimenti. In ogni caso ne avrà diritto fino ad un massimo di trentaquattro anni e non più, come stabilito recentemente dalla Suprema Corte.

In quanto all’assegnazione della casa familiare, la dimora può essere riassegnata in presenza di figli maggiorenni autosufficienti o non conviventi con il genitore collocatario. La Cassazione si è ormai lasciata alle spalle l’orientamento che vorrebbe la riassegnazione della casa familiare in caso di nuova convivenza more uxorio del genitore collocatario. 

Urge sottolineare come  i provvedimenti adottati in sede di separazione o divorzio godono di una modificabilità in ogni tempo, dunque può anche variare la persona assegnataria della dimora coniugale. 

Lo studio si è immediatamente attivato, provvedendo alla revoca dell’obbligo al mantenimento del figlio maggiorenne in quanto in grado di cercare lavoro o intraprendere un percorso di studi e in seguito promuovendo istanza di revoca dell’assegnazione della casa familiare alla compagna del cliente dato che il figlio della coppia, dopo la revoca del suo diritto al mantenimento da parte del padre, è espatriato in cerca di opportunità lavorative a lungo termine.

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