Nel mese di dicembre la sottoscritta procuratrice riceve in studio un cliente, celibe e senza figli, che intende donare una piccola parte del proprio patrimonio in favore di uno dei suoi collaboratori domestici, con un vincolo preciso: una parte della somma donata dovrà essere destinata ad un percorso di studi che lo stesso dovrà frequentare.

Il collaboratore, di buon grado, intende accettare tale donazione ed entrambi si rivolgono alla scrivente perché proceda con i dovuti adempimenti in merito.

È bene sapere che la donazione, come previsto dall’art. 769 c.c., è un contratto per cui una parte, il donante, decide per puro spirito di liberalità di arricchire un altro soggetto, il donatario.

Detto ciò, i caratteri tipici delle donazioni sono:

–            La gratuità del contratto; il donante non ha obblighi né giuridici né di altra natura nei confronti del destinatario della donazione e si impegna a corrispondere quanto statuito nel contratto di donazione per mero spirito di liberalità, il quale non si identifica necessariamente con un intento puramente benefico, altruistico o caritatevole. Tale spirito di liberalità può essere mosso da altra motivazione, quale l’affetto familiare ovvero il desiderio di correre in soccorso di un soggetto fragile.

Perché la donazione è semplicemente necessario il carattere della gratuità, della spontaneità e la prestazione non deve essere dovuta.

–            L’arricchimento effettivo del beneficiario; il donatario deve necessariamente ricevere quanto a lui promesso e l’arricchimento è inteso in senso giuridico e patrimoniale.

–            Il contestuale “impoverimento” del donante.

Di norma, tale contratto richiede necessariamente la forma dell’atto pubblico e pertanto dovrà necessariamente essere stipulato avanti un notaio in presenza di due testimoni.

D’ogni buon conto, si rende necessario sottolineare come non sempre sia necessaria la forma dell’atto pubblico affinché la donazione possa spiegare i propri effetti; infatti, per alcune particolari forme di donazione tale obbligo non è previsto, ad esempio le donazioni indirette non lo richiedono. Rientra nella fattispecie della donazione indiretta l’acquisto di un immobile che viene intestato a un figlio, ma il cui prezzo viene pagato interamente o in maniera preponderante dal genitore.

In particolare, quella richiesta dal cliente in questione rientra nella fattispecie della donazione modale, ergo una donazione a cui segue un vincolo imposto dal donante a cui necessariamente dovrà seguire un adempimento da parte del donatario, trattandosi di una vera e propria obbligazione. 

Il sottoscritto procuratore accetta di buon grado l’incarico e disporrà ogni adempimento necessario collaborando con il notaio dalle parti scelto affinché il desiderio del donante possa divenire realtà.

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