Nei giorni scorsi la scrivente procuratrice ha ricevuto presso il proprio studio una cliente, madre di un ragazzo quindicenne al quale è stato diagnosticato un disturbo borderline di personalità e che risulta attualmente indagato per il reato di rapina. Secondo quanto emerso dalle indagini, nel mese di maggio il giovane si trovava in compagnia di alcuni coetanei presso un noto parco della riviera romagnola particolarmente frequentato dai giovani. In tarda serata, insieme agli amici, avrebbe sottratto una collana d’oro a un passante e, mediante minaccia, lo avrebbe costretto a consegnare il denaro contenuto nel proprio portafoglio, pari a poco più di sessanta euro.

La vicenda offre l’occasione per soffermarsi su due istituti di fondamentale importanza nel diritto penale minorile: l’imputabilità del minore e il vizio di mente.

Il Codice penale disciplina l’imputabilità del minore attraverso un sistema differenziato fondato sull’età anagrafica, individuando due distinte soglie.

 L’ art. 97 c.p., secondo cui: “Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni». La norma in questione introduce una presunzione assoluta di incapacità di intendere e di volere, che non ammette prova contraria. Pertanto, il minore infraquattordicenne non può essere chiamato a rispondere penalmente delle proprie condotte.

Diversa è la disciplina prevista dall’art. 98 c.p. per il minore che abbia compiuto quattordici anni ma non abbia ancora raggiunto la maggiore età: “È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d’intendere e di volere; ma la pena è diminuita».

Sul punto si evidenzia come in tale fascia d’età l’imputabilità non è presunta. Essa deve essere accertata caso per caso dal giudice, il quale è chiamato a verificare il grado di maturità raggiunto dal minore e la sua concreta capacità di comprendere il disvalore della condotta e di autodeterminarsi. La diminuzione di pena prevista dalla norma riflette la scelta del legislatore di riconoscere una minore rimproverabilità del soggetto in età evolutiva, in ragione dell’incompleto sviluppo della personalità.

Nel processo penale minorile il giudizio sull’imputabilità non può essere ancorato esclusivamente al dato anagrafico, ma richiede un’indagine approfondita sulla personalità del giovane, sul contesto familiare e sociale di appartenenza, sul percorso educativo e sul livello di sviluppo psicologico raggiunto.

Sul punto si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8317 del 2026, che ha ribadito come il semplice raggiungimento di una determinata età non sia sufficiente a dimostrare l’esistenza della capacità di intendere e di volere. Invero, la Suprema Corte ha annullato con rinvio una decisione della Corte d’Appello di Cagliari che aveva ritenuto imputabile un minorenne valorizzando sostanzialmente il solo compimento del sedicesimo anno di età, senza procedere a un adeguato accertamento del suo grado di maturità. Secondo i giudici di legittimità, il mero dato anagrafico non può superare automaticamente un deficit maturativo già accertato in sede giudiziaria, specie quando tale immaturità risulti strutturale e complessa. L’accertamento dell’imputabilità del minore richiede infatti una valutazione concreta e individualizzata, conforme ai principi che caratterizzano l’intero sistema della giustizia minorile.

Accanto al tema dell’imputabilità assume particolare rilievo quello del vizio di mente, disciplinato dagli artt. 88 e 89 c.p. L’art. 88 c.p. regola il cosiddetto vizio totale di mente: «Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità d’intendere o di volere». Pertanto alla luce di quanto statuito dalla norma richiamata, in presenza di una patologia o di un’infermità tale da eliminare completamente la capacità di comprendere il significato delle proprie azioni o di autodeterminarsi, il soggetto non può essere ritenuto penalmente responsabile.

Diversa è l’ipotesi prevista dall’art. 89 c.p., relativa al vizio parziale di mente: “Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d’intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita».

In questo caso la capacità di intendere e di volere non viene meno, ma risulta significativamente compromessa. Ne consegue che il soggetto resta imputabile, beneficiando tuttavia di una riduzione della pena.

Nel caso del giovane indagato, l’accertamento dovrà necessariamente concentrarsi su due distinti profili: in primis, occorrerà verificare se, al momento del fatto, il ragazzo avesse raggiunto un grado di maturità tale da consentirgli una piena comprensione della portata illecita della propria condotta. Dall’altro, sarà necessario valutare l’eventuale incidenza del disturbo borderline di personalità sulla sua capacità di intendere e di volere, mediante un approfondito accertamento specialistico.

La difesa dovrà pertanto orientarsi non soltanto alla tutela processuale del minore, ma anche alla costruzione di un percorso educativo e terapeutico idoneo a favorirne il recupero e la crescita personale, in coerenza con la funzione rieducativa che costituisce il principio cardine dell’intero sistema penale minorile.

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