Secondo i dati ISTAT aggiornati all’anno 2025, ogni anno vengono registrate circa 18.000,00 denunce per maltrattamenti e sono almeno 12.000,00 le richieste di misure di protezione.
I maltrattamenti in famiglia costituiscono una piaga per questa società e costituiscono un fenomeno complesso, ad ogni modo, la scrivente procuratrice di recente ha assunto le difese di due genitori indagati per tale reato.
I clienti in questione sono genitori di tre figli, tutti minorenni, in particolare di una ragazza in età preadolescenziale che, ad avviso della procura, è la presunta vittima dei maltrattamenti.
Invero, la ragazza veniva prelevata dai Carabinieri a seguito di una chiamata presuntivamente da parte dei vicini di casa, allarmati dalle urla della minore.
Le accuse rivolte a questi genitori sono pesantissime: percosse a mezzo armi, violenza psicologica e creazione di un ambiente ostile e controllante.
Urge in questa sede approfondire la normativa in materia: il reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p. fa parte di quei reati cosiddetti continuati, cioè che richiedono una reiterazione di condotte lesive e non solamente un episodio sporadico; tale continuità è essenziale per la configurazione del delitto, e non può essere esclusa da reazioni sporadiche della vittima.
Si sottolinea come tale reato possa configurarsi anche in assenza di violenza fisica, al contrario, il legislatore specifica come anche l’imposizione di uno stile di vita avvilente e mortificante per la vittima nonché la creazione di un ambiente domestico caratterizzato da paura e terrore costituiscono fattispecie di reato – ad esempio aggressioni verbali, comportamenti e dichiarazioni ingiuriose, volgari e umilianti cariche di disprezzo.
La Corte di Cassazione stessa ribadisce come la norma tenda a tutelare l’integrità psicofisica nonché la dignità della vittima di maltrattamenti in famiglia.
La scrivente procuratrice intende ora approfondire un tema delicatissimo: la società in cui viviamo è in continua evoluzione e ciò che poteva considerarsi “normale” tempo addietro, oggigiorno è considerato riprovevole. La scrivente intende porre l’attenzione sui mezzi di correzione ai fini educativi e si ribadisce come la legge traccia una linea netta tra educazione e abuso.
Sul punto, si sottolinea come l’uso reiterato di violenza fisica e morale da parte di un genitore verso un figlio minore integra il delitto di maltrattamenti e non quello, meno grave, di abuso dei mezzi di correzione e tale principio vale anche se il genitore ritiene di agire con un intento correttivo ed educativo, magari in base alla propria concezione culturale. L’ordinamento italiano riconosce come “mezzi di correzione” solo quelli che tendono allo sviluppo della personalità del minore, sensibile ai valori della tolleranza e della pacifica convivenza, e non il ricorso sistematico a mezzi violenti.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la scrivente procuratrice intende assumere le difese di questi genitori ai fini della predisposizione di un percorso volto coltivare positivamente la genitorialità.