La scrivente procuratrice è stata incaricata della gestione del patrimonio immobiliare di una coppia di clienti, costituito prevalentemente da immobili e terreni.

Nel corso dell’attività svolta è emersa una rilevante anomalia catastale. In particolare, dagli accertamenti effettuati è risultato che uno dei mappali ricomprende una particella di terreno censita al Catasto fin dagli anni Novanta ma mai concretamente esistita sotto il profilo materiale. Tale difformità ha determinato significative criticità in occasione del tentativo di alienazione del terreno, impedendo il regolare perfezionamento della compravendita e rendendo necessaria una preventiva definizione della situazione giuridica del bene.

Al fine di chiarire la titolarità del lotto e di regolarizzarne la posizione catastale, la scrivente, prima di promuovere ulteriori iniziative giudiziali, ha provveduto al deposito di un ricorso volto all’accertamento della proprietà del terreno in questione.

Nel panorama delle azioni a tutela della proprietà immobiliare, l’azione di mero accertamento occupa una posizione peculiare. Si tratta, infatti, di un istituto di elaborazione essenzialmente giurisprudenziale, privo di una disciplina normativa autonoma e specifica. Il suo principale riferimento normativo si rinviene nell’art. 2653, primo comma, c.c., che contempla la trascrizione delle domande dirette all’accertamento dei diritti reali immobiliari, equiparandole, sotto tale profilo, alle domande di rivendicazione.

Il nodo centrale dell’azione di accertamento è rappresentato dalla prova. Si tratta di una prova tradizionalmente definita dalla dottrina e dalla giurisprudenza probatio diabolica: chi agisce per ottenere il riconoscimento della proprietà di un immobile è tenuto a fornire una dimostrazione rigorosa e completa della titolarità del proprio diritto.

La Suprema Corte ha chiarito che l’onere probatorio gravante su chi propone un’azione di accertamento della proprietà è sostanzialmente identico a quello richiesto nell’azione di rivendicazione prevista dall’art. 948 c.c. La differenza tra le due azioni, dunque, non è di natura probatoria, ma riguarda esclusivamente gli effetti della pronuncia: l’azione di accertamento si esaurisce nella dichiarazione giudiziale dell’appartenenza del diritto, mentre l’azione di rivendicazione aggiunge a tale effetto quello recuperatorio del possesso materiale del bene. Ne consegue che l’attore non può limitarsi a produrre il proprio titolo di acquisto, ma deve dimostrare il titolo di acquisto del proprio dante causa, poi quello del dante causa di quest’ultimo e così via, fino a risalire a un acquisto a titolo originario oppure, in alternativa, dimostrare l’intervenuto acquisto per usucapione.

Questa esigenza deriva dalla natura stessa del diritto di proprietà, che è un diritto tutelato erga omnes: chiunque lo rivendichi deve essere in grado di provarne la titolarità in modo pieno e non meramente relativo. Non è sufficiente, in altri termini, dimostrare di avere un titolo “migliore” rispetto a quello del convenuto: occorre provare positivamente di essere il proprietario.

Un equivoco frequente nella pratica riguarda il valore probatorio delle risultanze catastali. È diffusa la convinzione che la visura catastale, attestando l’intestazione di un immobile a un determinato soggetto, costituisca prova della proprietà dello stesso.

In realtà, le risultanze catastali — visure, mappe e planimetrie — hanno natura prevalentemente fiscale e sussidiaria. Esse possono essere utilizzate dal giudice come meri elementi indiziari, idonei a concorrere alla formazione del suo convincimento, ma soltanto se valutate con rigore logico e corroborate da ulteriori elementi di prova. In assenza di tali elementi, il Catasto non è idoneo a dimostrare la proprietà immobiliare.

La prova della titolarità deve essere ricercata altrove: nei registri immobiliari, nei titoli di trasferimento e nelle relative note di trascrizione.

Accanto all’acquisto a titolo derivativo, l’ordinamento conosce un’ulteriore modalità di acquisto della proprietà: l’acquisto a titolo originario per usucapione. Chi abbia posseduto un immobile in modo pubblico, pacifico, continuo e ininterrotto per vent’anni ne acquista la proprietà ai sensi dell’art. 1158 c.c. e può agire in giudizio per ottenerne il riconoscimento.

La prova del possesso ad usucapionem deve riguardare un comportamento continuato e ininterrotto, idoneo a dimostrare inequivocabilmente l’intenzione di esercitare sul bene un potere corrispondente a quello del proprietario per tutto il tempo richiesto dalla legge, attraverso il compimento di atti conformi alla natura e alla destinazione del bene.

Un ultimo profilo merita attenzione, poiché consente di evitare una lettura eccessivamente rigorosa dei principi fin qui esposti. La Cassazione ha chiarito che l’assolvimento dell’onere probatorio gravante su chi invoca l’acquisto della proprietà, pur dovendo essere valutato con particolare rigore, resta comunque soggetto al criterio della “preponderanza dell’evidenza”, ovvero del “più probabile che non”, proprio del processo civile. Ciò significa che non è richiesta una certezza assoluta, bensì una prova che, nel complesso delle risultanze processuali, renda più verosimile la titolarità dell’attore rispetto alla sua insussistenza.

Tale principio assume particolare rilievo nelle controversie in cui la prova documentale della catena dei trasferimenti risulti lacunosa per ragioni storiche o pratiche, consentendo al giudice di valorizzare il complessivo quadro probatorio — documentale, testimoniale e tecnico — senza irrigidirsi in schemi astratti.

Pertanto, l’azione di accertamento della proprietà immobiliare costituisce uno strumento processuale di grande utilità, ma al tempo stesso di considerevole complessità. Chi intende proporla deve essere consapevole che il buon esito dell’azione dipende in misura determinante dalla solidità dell’impianto probatorio predisposto prima ancora dell’introduzione del giudizio: titoli di acquisto, note di trascrizione, documentazione dei registri immobiliari e, ove si invochi l’usucapione, elementi concreti e univoci idonei a dimostrare il possesso ventennale. Le risultanze catastali, da sole, non sono sufficienti.

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