Il testamento è un atto di disposizione di sé e dei propri averi che deve necessariamente essere redatto dalla persona del testatore o da un pubblico ufficiale competente ( es. notaio), essendo uno di quegli atti cd personalissimi.
Il testamento olografo in particolare viene redatto a mano dal testatore con tanto di datazione e sottoscrizione, che il testatore dovrà sigillare e custodire sino al momento della morte.
Della presenza di un testamento olografo, redatto in tempi recenti, del defunto zio non ne potevano sapere nulla i clienti arrivati in studio giusto questa settimana.
I nipoti erano a conoscenza di un testamento redatto quasi venti anni prima e del suo contenuto, testamento che vedeva loro come soli eredi dello zio;
successivamente all’apertura della successione vengono, loro malgrado, a conoscenza di un secondo testamento olografo che avrebbe riservato una parte dell’ingente patrimonio dello zio ai suoi collaboratori domestici che lo assistevano quotidianamente in tutte le sue attività, comprese quelle più prettamente legate al lato finanziario.
Nel periodo antecedente alla morte dello zio, non era stato permesso ai nipoti se non saltuariamente di vederlo o sentirlo; hanno potuto constatare le condizioni chiaramente precarie dello zio solamente quando, pochi giorni prima della morte, a maggio di quest’anno, l’anziano è stato ricoverato in una struttura ospedaliera del milanese in condizioni davvero gravissime.
Non si hanno notizie del testamento antecedente, di cui tuttavia i nipoti hanno una copia.
I clienti accusano i collaboratori domestici dello zio di occultamento e distruzione del precedente testamento olografo e della produzione di un falso.
L’occultamento e la distruzione di un testamento costituiscono reato ex art 490 c.p., punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Si sottolinea nuovamente come il testamento olografo debba necessariamente presentare alcuni elementi, come la datazione e la sottoscrizione, inoltre necessita che venga redatto a mano dal testatore stesso e da nessun altro e non sarà valido il testamento redatto per dettatura. Non sono ammesse dichiarazioni che non siano state messe per iscritto, nemmeno se si trattasse di ultime volontà espresse in punto di morte.
Nell’analisi della veridicità del testamento sarà annessa anche la valutazione della calligrafia del testatore, ma verranno valutate anche eventuali condizioni di circonvenzione di incapaci e di falsificazione dolosa di atto vero.
Purtroppo, nonostante possa essere stato oggetto di falsificazione, l’atto deve necessariamente essere portato alla conoscenza del notaio in sede di successione e successivamente, affidandosi ad un legale specializzato in materia, proporre una querela di falso, senza però poter proseguire al semplice disconoscimento dell’atto.
Anche in caso di occultamento o distruzione, i legittimi eredi dovranno necessariamente affidarsi ad un legale e presentare querela.
Lo scrivente studio ha immediatamente provveduto a presentare formale querela nei confronti dei collaboratori del de cuius, per aver occultato il testamento originale e aver prodotto un falso testamento che presenta evidenti segni di manipolazione.