Attraverso gli “ordini di protezione”, la legge è voluta intervenire in tutte quelle situazioni di conflitto all’interno della famiglia in cui le parti lese, non volendo far ricorso a misure estreme, preferiscano ricorrere ad un rimedio temporaneo, riservandosi la futura scelta di una separazione o di una denuncia penale.

Per richiedere gli “ordini di protezione” è necessario che siano stati consumati una serie di abusi familiari attraverso azioni ravvicinate nel tempo (e non singoli episodi compiuti occasionalmente). Pertanto, non bastano semplici comportamenti omissivi (come quando venga violato il dovere di mantenimento) o una comune situazione di reciproca intolleranza tra i conviventi, a meno che questa non sia degenerata in minacce o violenze fisiche.

Lo scopo di questi provvedimenti non è solo quello di interrompere situazioni di convivenza turbata, in quanto essi potranno essere richiesti anche nel caso in cui la parte si sia allontanata dalla casa familiare temendo di subire violenza da parte del congiunto.

Autore delle condotte

I comportamenti violenti potranno essere adottati:

  • dal coniuge;
  • dal convivente more uxorio;
  • dal genitore;
  • da altro componente del nucleo familiare (figli, parenti, affini, convivente omosessuale).

Il procedimento

La domanda potrà essere presentata dalla parte personalmente (cioè senza dare mandato a un avvocato) presso il Tribunale del luogo di residenza o del domicilio di chi ne faccia richiesta.

L’istanza potrà essere formulata anche nel caso in cui sia già stata depositata in Tribunale una domanda di separazione o divorzio, sempre che non vi sia ancora stata l’udienza di comparizione delle parti dinanzi al Presidente (la cosiddetta prima udienza “presidenziale”), perché, in quella sede, il giudice dovrà già determinare i provvedimenti urgenti nell’interesse dei coniugi e della prole. In ogni caso, una volta che siano stati adottati i provvedimenti presidenziali, gli ordini di protezione perderanno la loro efficacia.

Il giudice dovrà sentire le parti e potrà anche disporre eventuali indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio delle parti a mezzo della polizia tributaria.
In caso di urgenza (ad esempio nel caso di aggressioni nei confronti del convivente), l’ordine di protezione potrà essere pronunciato anche dopo che il giudice abbia assunto sommarie informazioni, senza che cioè siano subito sentite le parti.

Il contenuto degli ordini di protezione

Nel provvedimento, il giudice potrà ordinare al convivente di:

  • cessare la condotta pregiudizievole;
  • allontanarsi dalla casa familiare;
  • non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima.

Inoltre il giudice potrà:

  • chiedere l’intervento dei servizi sociali, di un centro di mediazione familiare o di associazioni per il sostegno e l’accoglienza di donne, minori o di vittime di abusi e maltrattamenti;
  • disporre, limitatamente alla durata dell’ordine di protezione, il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che rimangono prive di mezzi adeguati, e stabilire, se necessario, il versamento della somma all’avente diritto da parte del datore di lavoro dell’obbligato.

Impugnabilità

L’ordine precedentemente adottato potrà essere oggetto i reclamo [2]. Nel giudizio di reclamo non è possibile la produzione di documenti nuovi e la richiesta di assunzione di nuove prove.
Il provvedimento di accoglimento o di rigetto emesso in sede di reclamo non potrà, tuttavia, essere ulteriormente impugnato.

Durata

La durata dell’ordine di protezione (che decorre dal giorno in cui esso viene eseguito) non potrà superare i sei mesi e potrà essere prorogata, su richiesta di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi e per il tempo strettamente necessario.

Modalità di attuazione

Nello stesso provvedimento del giudice saranno poi contenute le modalità di attuazione degli ordini di protezione. Nel caso in cui si presentino problemi o contestazioni in merito, il giudice potrà richiedere l’intervento della forza pubblica.

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