Giungeva non molto tempo fa in studio un cliente frustrato a causa di un credito che non riusciva a recuperare da un debitore apparentemente disoccupato e “nullatenente”.
Interviene in questo caso in aiuto del creditore uno strumento introdotto nel 2014 nel nostro ordinamento e recentemente innovato dalla Riforma Cartabia: la ricerca telematica dei beni da sottoporre a pignoramento.
Qualora il creditore sia in regolare possesso di un titolo esecutivo e di un atto di precetto regolarmente notificato, il presidente potrà autorizzare l’ufficiale giudiziario affinché prosegua nella ricerca telematica che porterà alla luce ogni bene pignorabile di proprietà del debitore o nella sua immediata sfera di disponibilità, compresi rapporti pecuniari pendenti con istituti previdenziali, istituti di credito o postali. Queste informazioni possono essere recuperate dall’ufficiale giudiziario dall’anagrafe tributaria, un’enorme banca dati telematica all’interno del quale sono contenute tutte le informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, la quale permette accessoriamente la consultazione dell’anagrafe finanziaria.
Chiunque sia titolare di un conto corrente o di una banalissima carta di credito si ritroverà automaticamente in quest’ultima, dato l’obbligo degli istituti di credito di comunicare ogni dato al fisco. Grazie a questo strumento sarà possibile tracciare i movimenti finanziari del debitore e rinvenire ogni suo possedimento.
Qualora la ricerca dovesse dare esito positivo, l’ufficiale giudiziario provvederà a notificare il pignoramento al debitore, invitandolo a non disporre dei propri beni che saranno successivamente sottoposti ad esecuzione forzata. L’ufficiale giudiziario può direttamente procedere ad ingiunzione e dare inizio all’espropriazione.
Grazie allo strumento della ricerca telematica dei beni, il debitore apparentemente “nullatenente” ha visto sottoposti ad esecuzione forzata alcuni credito che vantava nei confronti di altri soggetti ed il cliente riuscirà a recuperare il suo credito e rientrare nelle spese sofferte a causa del giudizio.