Lo studio ha dovuto recentemente assistere una cliente proprietaria di un immobile su cui pendeva un rilevante pignoramento e con creditori tanto accaniti da minacciare di portarle via la sua casa, comprata dopo anni di sacrifici.
Esiste uno strumento processuale che accorre in aiuto del debitore che si trovi in situazioni analoghe: la conversione del pignoramento.
Questa ipotesi è prevista dall’art 495 cpc che permette al debitore di sostituire l’oggetto del pignoramento con una somma di denaro pari alla somma dovuta, oltre che interessi e spese processuali vantate dal creditore procedente e, se ve ne fossero, anche creditori intervenuti.
L’istanza dovrà essere presentata prima della vendita del bene sottoposto a pignoramento presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione, insieme ad una somma non inferiore ad un quinto del totale dovuto presso una banca indicata dal giudice stesso.
Questa pratica costituisce un grosso aiuto per il debitore perché, su sua richiesta, il giudice può permettere allo stesso di rateizzare l’importo totale dovuto per un massimo di quarantotto rate mensili.
Il ritardo tollerato per il versamento della rata è di trenta giorni, dopo di che il creditore potrà nuovamente tentare l’aggressione al patrimonio del debitore che però non potrà riproporre istanza di conversione, essendo uno strumento permesso una sola volta per il medesimo procedimento esecutivo.
Lo studio è riuscito a sottrarre la dimora della cliente alle pretese dei creditori, aiutandola nel corso del procedimento a definire una soluzione adatta alle due possibilità grazie all’approvazione dell’istanza di conversione da parte del giudice dell’esecuzione.