Recentemente lo scrivente studio ha assistito un cliente che aveva da poco
acquistato un’automobile usata da un noto rivenditore, notando che dopo poco
tempo l’auto cominciava a presentare importanti vizi riguardanti l’elettronica del
veicolo. Il cliente decise allora di far valere la garanzia per vizi prevista dal contratto
di compravendita da lui stilato; purtroppo però, il venditore si rifiutava di indennizzare
il cliente e procedere alla riparazione del veicolo.
Primariamente, urge specificare come siano considerati vizi solamente quelle
imperfezioni della cosa che incidono sul suo utilizzo o sul suo valore, date da
anomalie generate dal processo di produzione, conservazione oppure di
fabbricazione.
I vizi rilevanti ai fini della garanzia sono quelli che riducono in maniera significativa il
valore della cosa o che la rendono inidonea all’uso a cui sarebbe destinata.
Le azioni previste a tutela del compratore sono dette azioni edilizie e consistono
nella risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo di vendita, in ogni caso
il compratore potrà sempre richiedere il risarcimento del danno.
Perché si possa far valere la garanzia per vizi, tuttavia, è necessario denunciare il
vizio entro otto giorni dalla scoperta, sempre che il venditore non ne abbia
riconosciuto l’esistenza o lo abbia occultato prima della vendita; si sottolinea inoltre
come l’azione di garanzia si prescriva in un anno dalla consegna della cosa.
In tal caso si applica peraltro l’enunciato dell’art 117 del Codice del Consumo: data la
mancanza di sicurezza del prodotto, lo stesso avrebbe potuto sviluppare ben altre
problematiche che avrebbero potuto mettere a rischio la vita del compratore,
secondo una perizia svolta secondariamente.
Lo studio si è immediatamente attivato al fine di ottenere l’equo risarcimento per il
cliente e la riparazione del veicolo, avendo il cliente perfettamente rispettato le
tempistiche previste dalla garanzia per vizi a lui concessa tramite contratto di
compravendita.