Al contrario di ciò che si può pensare, il coniuge infedele non è considerato necessariamente come “il colpevole” che ha causato la separazione e non è forzatamente obbligato all’addebito delle spese legali della separazione ovvero costretto a corrispondere alimenti al coniuge tradito.
Il caso preso in esame è quello di una cliente, moglie infedele, che dopo essere stata sorpresa con l’amante dal marito, pentita e amareggiata, si rivolge allo studio per tentare la riconciliazione con il coniuge che nel frattempo ha presentato formale domanda di separazione.
Il marito vorrebbe che la cliente abbandonasse la casa coniugale e cessasse ogni rapporto con i figli minori avuti durante il matrimonio chiedendone l’affido esclusivo.
Urge sottolineare come la cliente per legge non sia obbligata a sottostare alle richieste sopra elencate; secondo recenti orientamenti giurisprudenziali che vedono pienamente d’accordo anche esperti di diritto di famiglia, il tradimento del coniuge costituisce una violazione dell’obbligo di fedeltà che intercorre tra i coniugi, ma può considerarsi diretta conseguenza di una grave mancanza nella sfera di assistenza morale, spirituale e affettiva che dovrebbe essere normalmente coltivata da entrambi i coniugi. La lesione di questa sfera rappresenta già di per sé un allentamento di fatto degli effetti del matrimonio, insieme alla mancanza di intimità nella coppia.
I coniugi sono tenuti ad assistersi reciprocamente non solo economicamente, ma sono tenuti anche a fornire sostegno affettivo, spirituale e psicologico all’altro coniuge in base ai rispettivi bisogni.
Di per sé la mancata assistenza spirituale e morale insieme alla mancanza di intimità nella coppia costituiscono motivazioni valide per la separazione dei coniugi.
A differenza del Codice Civile pre riforma del 1975 che vedeva, addirittura, il tradimento della donna come reato contro la famiglia, la moderna dottrina non obbliga il coniuge infedele all’abbandono della casa coniugale, alla rinuncia all’affidamento dei figli minori, tanto meno lo obbliga a farsi carico di tutte le spese legali date dalla separazione, se intercorrono le dinamiche sopra descritte, ritenendo il legame matrimoniale già allentato dalla mancanza di assistenza morale reciproca.
La cliente potrà tentare in ogni caso la riconciliazione con il marito, nel frattempo lo studio tutelerà lei e il suo diritto ad essere genitore nella causa di separazione già avviata.