Una signora ormai ottantenne porta in causa il proprio condominio che rifiuta in maniera categorica di contribuire a lavori di adeguamento volti ad abbattere barriere architettoniche che le permetterebbero una migliore viabilità e un accesso sicuro al palazzo nonché alla propria abitazione.
I condomini, infatti, si rifiuterebbero di contribuire alle spese derivanti dagli ingenti lavori, nonostante la presenza di favorevoli sgravi fiscali di cui beneficerebbero. Sul punto, occorre precisare come il decreto-legge n. 212/2023 introduca importanti agevolazioni tributarie per la rimozione di barriere architettoniche per un beneficio massimo del 75% per i lavori quali installazioni di montascale, rampe, ascensori e piattaforme di sollevamento.
Eppure la più recente giurisprudenza evidenzia come per il condominio sia obbligatorio l’abbattimento delle barriere architettoniche; a titolo esplicativo il più recente orientamento giurisprudenziale espresso dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza 17138/2023 rende obbligatoria per il condominio la rimozioni di ostacoli che interdicano al disabile l’accesso e il libero movimento.
Dato atto di quanto sopra, al fine di procedere alla richiesta di inizio lavori, il condomino disabile dovrà richiedere all’amministratore di condominio di indire un’assemblea straordinaria a quorum obbligatorio (infatti, dovrà parteciparvi la maggioranza semplice dei condomini che rappresenti almeno metà del valore millesimale di proprietà dell’edificio).
Chiaramente, in caso di risposta negativa del condominio , il disabile potrà decidere di proseguire con i lavori a proprie spese, ovvero intentare causa al condominio.
L’anziana signora, dato atto dell’ostinato rifiuto da parte dei condomini di procedere a qualsivoglia lavoro, decide di intentare causa al condominio procedendo dunque innanzi al Giudice di Pace con l’assistenza legale dello studio.