Un cliente si è rivolto al nostro studio perchè a seguito di difficoltà lavorative non ha potuto onorare alcuni finanziamenti non pagando delle rate; le società creditrici rilevando il mancato pagamento hanno provveduto a richiedere un Decreto Ingiuntivo per il recupero delle somme dovute; poichè la posizione individuale del nostro assistito era tra quelle per cui è prevista la procedura di sovraindebitamento è stata proposta istanza all’Organismo di Composizione della Crisi.
L’Organismo della Composizione della Crisi da Sovraindebitamento è il soggetto attraverso il quale debitore e creditori possono addivenire ad una soluzione conciliativa attraverso lo studio di un personale piano di rientro tramite il quale poter veder soddisfatte le pretese creditorie in funzione delle reali capacità economiche del debitore.
L’Organismo di Composizione della Crisi, in attuazione della legge 3/2012, ha come scopo quello di assistere il soggetto indebitato ad affrontare la delicata situazione in cui, al mancato pagamento di più rate gli può essere precluso l’accesso al credito con contestuale richiesta di pagamento immediato ed integrale dei propri debiti.
La preclusione dell’accesso al credito, alla quale segue l’attività di recupero dello stesso in sede giudiziale, unita alle sopraggiunte capacità reddituali ridotte, possono essere gestite con la procedura di sovraindebitamento a cui possono accedere i consumatori, le imprese agricole, le start up, i lavoratori autonomi e gli enti no profit.
Questa procedura ha alcune limitazioni inderogabili, ovvero delle preclusioni dettate dalle condotte del debitore; qualora la procedura sia già stata già attivata nei precedenti cinque anni, oppure se ne ha già beneficiato due volte o ancora se lo stesso debitore ha contribuito con colpa grave, mala fede o frode questo istituto non sarà più accessibile.
Al contrario, se la situazione non è una diretta conseguenza delle condotte del debitore, ma anzi strettamente correlata ad azioni del creditore che hanno aggravato la situazione di sovraindebitamento del consumatore, così come previsto ex art. 69 c. 2 d.lgs. 14/2019, in questo caso al creditore vengono precluse determinate azioni: questo è il tipico caso voluto dal legislatore in ottica di merito creditizio dove il debitore meritevole gode di agevolazioni per poter ottemperare agli impegni finanziari assunti vedendo contemporaneamente soddisfatte anche le pretese dei creditori.