Colpa medica come funziona il risarcimento danni

Ogni vittima di malasanità ha diritto a richiedere il totale risarcimento danni da colpa medica. La responsabilità medica è quel tipo di responsabilità che deriva dai danni subiti dai pazienti per errori medici od omissioni dei sanitari.

La riforma del settore della responsabilità medica è stata implementata attraverso la legge Gelli-Bianco, entrata in vigore nel 2017. Questo provvedimento normativo ha introdotto significative disposizioni riguardanti la responsabilità penale e civile medica. Conformemente all’articolo 7 di questa legge, la persona lesa o, in caso di decesso, i suoi eredi, hanno la facoltà di presentare un’istanza giudiziale al fine di richiedere il risarcimento dei danni nei confronti di:

  • struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata;
  • esercente professione sanitaria;
  • impresa di assicurazione della struttura.

Responsabilità medica contrattuale ed extracontrattuale

Prima delle riforme introdotte dalla legge 189/2012 (Legge Balduzzi) e dalla legge 24/2017, la responsabilità medica delle strutture sanitarie era attribuita all’inadempimento di un obbligo contrattuale, separato dall’obbligo del professionista. Tuttavia, con l’emanazione della legge Gelli, si è abbandonata la natura contrattuale della responsabilità del personale sanitario, favorendo invece l’approccio extracontrattuale.

Ciò significa che il risarcimento non dipende più dalla violazione del principio “neminem laedere” o dall’inadempimento della prestazione, ma dalla lesione degli obblighi di protezione. Questa distinzione è cruciale per stabilire l’onere della prova. Nella responsabilità per inadempimento, la struttura sanitaria è tenuta a dimostrare l’esecuzione corretta della prestazione o che l’inadempimento è stato causato da fattori non imputabili ad essa. D’altra parte, nella responsabilità extracontrattuale (ex art. 2043 codice civile), il danneggiato ha il compito gravoso di dimostrare l’illecito, il danno, l’errore medico, il nesso causale tra il fatto e il danno, nonché la colpa o il dolo del responsabile.

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