Il diritto è una materia che permea, in maniera evidente, ogni ambito e aspetto della vita quotidiana di ognuno di noi.
Lo sport è sicuramente uno di quegli ambiti in cui diviene fondamentale una regolamentazione chiara ed efficace così da tutelare ogni professionista e ogni sportivo che lavora e vive di sport e si rende altrettanto necessario rivolgersi ad un professionista specializzato e competente in materia, esattamente come ha deciso di fare il cliente che si è rivolto a questo studio nella giornata di ieri.
Il cliente in questione è un giovane ragazzo che partecipa al campionato italiano di motocross con una brillante carriera in questo ambito. Lo stesso riportava delle serissime lesioni a seguito di un incidente avvenuto nell’ultima gara allorquando un altro gareggiante, urtava violentemente la ruota posteriore del proprio motociclo, il quale perdeva l’equilibrio, finiva fuori pista e urtava contro la recinzione del circuito, perdendo così non solo l’occasione di vincere la gara ma anche di partecipare al campionato di quest’anno e ciò a causa delle lesioni riportate che gli impediscono di svolgere qualsivoglia attività legata allo sport (lo stesso ha riportato diverse fratture agli arti superiori e inferiori).
Per tale ragione ha altresì perso l’appoggio dei propri sponsor, i quali si erano impegnati a finanziare il ragazzo e coprire le spese di eventuali riparazioni del motociclo nonché dei vari spostamenti e, a fine campionato, a corrispondergli un compenso.
La giurisprudenza civile è costante nel ritenere che l’attività agonistica comporti l’accettazione del rischio normalmente inerente alla disciplina praticata. In altri termini, l’atleta accetta l’alea ordinaria dello sport, purché il rischio resti contenuto entro i limiti fisiologici della competizione e delle sue regole tecniche.
Tale principio, tuttavia, non opera in modo assoluto. La Cassazione ha chiarito che l’accettazione del rischio non copre ogni possibile condotta altrui: restano fuori dall’area del rischio consentito gli atti dolosi, quelli gravemente colposi e, più in generale, le condotte che violino le regole del gioco poste a tutela dell’incolumità degli altri partecipanti. Anche la giurisprudenza di merito ribadisce che l’esenzione da responsabilità cessa quando la condotta lesiva esuli dalle regole della specialità sportiva o manchi di collegamento funzionale con lo svolgimento della competizione. Pertanto, se l’urto alla ruota posteriore del motociclo altrui risulta effetto di una manovra imprudente, sproporzionata o vietata dal regolamento di gara, e se proprio tale condotta ha determinato la fuoriuscita di pista e le lesioni, si apre uno spazio concreto per affermare la responsabilità del concorrente autore dell’impatto ex art. 2043 c.c.
Accanto alla posizione del pilota antagonista, va esaminata la condotta dell’organizzazione. Nelle competizioni sportive, l’organizzatore è tenuto a predisporre le normali cautele atte a contenere il rischio nei limiti compatibili con la specifica attività, nel rispetto dei regolamenti sportivi. La giurisprudenza di merito individua in capo all’organizzazione obblighi di controllo sulla sicurezza dei mezzi, dei luoghi e degli impianti, nonché di adozione di tutte le misure necessarie per garantire l’incolumità dei partecipanti.
In materia di attività sportive pericolose, la Cassazione ha inoltre affermato che non è sufficiente fornire informazioni generiche sul percorso o sull’evento: l’organizzatore deve evidenziare i punti di maggiore difficoltà e predisporre cautele adeguate, non essendo l’imperizia del partecipante, di per sé, fatto eccezionale idoneo a interrompere il nesso causale. Nel caso del motocross, un profilo particolarmente delicato concerne la sicurezza delle barriere, delle recinzioni e delle protezioni laterali del tracciato. Se l’uscita di pista ha prodotto lesioni aggravate o evitabili per inadeguatezza della recinzione, cattivo posizionamento delle protezioni o insufficienza dei dispositivi di assorbimento d’urto, la responsabilità potrebbe estendersi al gestore del circuito e all’organizzatore, anche ai sensi dell’art. 2050 c.c., salva la prova liberatoria di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
Per quanto concerne la cessazione del supporto degli sponsor, la stessa integra una possibile voce di danno patrimoniale, ma la sua risarcibilità dipende dalla prova del rapporto economico concretamente esistente. Se gli sponsor si erano impegnati a finanziare il pilota, a coprire spese di trasferta e riparazione e a corrispondergli un compenso a fine campionato, tali utilità possono costituire pregiudizio risarcibile, purché risultino da contratti, scritture, corrispondenza, email, messaggi o altri elementi documentali.
Anche sotto questo profilo può venire in rilievo il danno da perdita di chance, ove non sia possibile dimostrare con assoluta certezza il guadagno finale ma sia provata la concreta probabilità di mantenerlo o incrementarlo in ragione dell’andamento sportivo del pilota. In assenza di prova seria, invece, il preteso danno resterebbe confinato nel campo delle mere aspettative.
In ogni caso, a seguito dei dovuti accertamenti, la scrivente procuratrice intende assumere le giuste difese del cliente al fine di tutelare i suoi interessi avanti le competenti Sedi Giudiziarie.