Sostenere economicamente una causa può risultare particolarmente oneroso, tuttavia il cittadino ha il pieno diritto di far valere le proprie ragioni avanti alle competenti Sedi Giudiziarie; è proprio in questi casi che interviene lo strumento del patrocinio a spese dello stato, pensato per tutti quei cittadini meno abbienti che necessitino di tutelare i propri diritti avanti un Giudice, affinché sia lo Stato a provvedere a tali spese.
Ai fini dell’ammissione al patrocinio urge produrre la documentazione (CUD, 730 o altra documentazione di dichiarazione dei redditi, tranne l’ISEE) che attesti un reddito inferiore a € 12.838,01, anche se tale soglia potrebbe essere soggetta a variazioni di anno in anno.
Nel caso in cui siano presenti altre persone all’interno del nucleo familiare, il reddito complessivo non dovrà superare tale soglia; tuttavia, verranno esclusi i redditi dei conviventi nel caso in cui la domanda giudiziale sia proposta nei confronti di uno di essi ovvero nel caso in cui si tratti di diritti della personalità ovvero diritti personalissimi.
Potranno avere accesso al patrocinio i cittadini italiani, gli apolidi ed i cittadini stranieri con residenza in Italia.
Peraltro, vi sono dei casi ove tale patrocinio è sempre ammesso senza valutazioni sul reddito:
– Per le vittime di violenza domestica e reati ex art. 612 bis c.p. (atti persecutori alias Stalking);
– Per minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio italiano;
– Per enti ed associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economiche.
La domanda di ammissione dovrà essere presentata dal procuratore a cui viene conferito l’incarico, regolarmente iscritto nell’elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello stato, nei confronti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Foro competente nel caso di specie.
In prima battuta, l’Ordine competente delegherà l’Agenzia delle Entrate al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato in merito ai redditi personali del richiedente ed a seguito di esito positivo della verifica, emetterà un provvedimento di ammissione nei confronti del beneficiario
In caso di mancata ammissione entro termini ragionevoli, la parte può richiedere al Giudice adito di essere ammesso al patrocinio a spese dello stato ovvero inviare una nota all’Ordine competente e per conoscenza al Ministero della Giustizia.
Questo copre tutte le spese legali, incluso il compenso dell’avvocato (come stabilito dalle tabelle professionali forensi), i diritti di cancelleria, le spese di notifica, e i consulenti tecnici d’ufficio (CTU), se nominati dal Giudice perché necessari per la causa.
Il gratuito patrocinio non copre le spese per i testimoni e tutte le imposte relative alla causa.
Il sottoscritto procuratore è abilitato e regolarmente iscritto nell’elenco dei difensori abilitati dell’Ordine degli Avvocati di Milano.