avvocato col gratuito patrocinio

Il patrocinio a spese dello stato è uno strumento pensato quale ausilio per i meno abbienti, residenti sul territorio italiano.

Con particolare riferimento all’ambito penale, è possibile farne richiesta avvalendosi della rappresentanza di un avvocato abilitato al tale patrocinio e presente all’interno degli appositi elenchi; sarà infatti cura del procuratore presentare istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato presso l’ufficio del Giudice ove pende il processo.  

Ai fini dell’ammissione è necessario rientrare nei criteri reddituali imposti dal Legislatore, fissati per l’anno 2025 in Euro 12.838,01.

Vi sono dei casi ove non è possibile avvalersi di tale beneficio, come nell’ipotesi di:

–        procedimenti penali per reati di evasione in materia di imposte;

–        se il richiedente è assistito da più di un difensore (è ammesso invece, ora, nei procedimenti relativi a contravvenzioni)

–        per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti (modifiche apportate dalla legge 24 luglio 2008, n. 125).

Al contrario vi sono procedimenti in cui è automatica l’ammissione al beneficio del  patrocinio a spese dello stato, indipendentemente dal reddito personale della persona offesa, ergo procedimenti penali che hanno ad oggetto:

–        reati di atti persecutori;

–        violenze sessuali;

–        maltrattamenti;

–        mutilazioni di genitali femminili.

Come precisato dalla Corte Costituzionale in più sentenze, tale beneficio è ammesso in ogni caso, non in virtù di una presunzione di non abbienza, bensì per motivazioni concernenti la vulnerabilità delle persone offese dai reati presi in esame.

Si precisa inoltre che il patrocinio può essere concesso:

–        all’indagato, all’imputato ovvero al condannato;

–        alla parte lesa ovvero al danneggiato che intendano costituirsi parte civile;

–        al responsabile civile o civilmente obbligato per l’ammenda;

L’ammissione è valida per ogni grado ed in ogni fase del giudizio come per ogni procedura ad esso connessa.

Si intende sottolineare la presenza di alcuni casi particolari:

–         Se il richiedente è detenuto la domanda può essere presentata al direttore dell’istituto carcerario che ne cura la trasmissione al magistrato che procede.

–        Se il richiedente è agli arresti domiciliari o sottoposto a misura di sicurezza la domanda può essere presentata ad un ufficiale di polizia giudiziaria che ne cura la trasmissione al magistrato che procede.

–        Se il richiedente è straniero (extracomunitario) la domanda deve essere accompagnata da una certificazione (per i redditi prodotti all’estero) dell’autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda. In caso di impossibilità, la certificazione può essere sostituita da autocertificazione.

–        Se il richiedente è straniero ed è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare può essere prodotta entro venti giorni dalla data di presentazione dell’istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell’interessato (oppure può essere sostituita da autocertificazione). 

Ritenuto di aver dato un breve ma esaustivo excursus in merito al gratuito patrocinio in sede penale, si precisa come la scrivente sia un difensore regolarmente abilitato al patrocinio a spese dello stato in ambito penale, nonché regolarmente iscritta nelle liste dei difensori d’ufficio del Tribunale per i Minorenni di Milano in ambito penale minorile.

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