Si rivolgeva alla scrivente procuratrice una giovane donna, visibilmente provata e con il volto deturpato, riferendo di subire quotidianamente vessazioni e percosse da parte del proprio compagno, nonché padre delle sue figlie.
La donna, più volte, aveva allertato le autorità e tentato la fuga, portando con sé la prole per rifugiarsi presso parenti. Tuttavia, dopo attente valutazioni, decideva ogni volta di fare ritorno a casa, continuando a sopportare in silenzio.

L’unica fonte di sostentamento del nucleo familiare era rappresentata dalla retribuzione da lavoro dipendente del convivente, mentre la donna aveva abbandonato la propria attività lavorativa in seguito a un parto gemellare, per dedicarsi interamente alla cura dei figli.

Secondo quanto riferito dalla stessa, le condotte pregiudizievoli dell’uomo sarebbero riconducibili all’abuso di alcol e sostanze stupefacenti, che ne offuscherebbero la lucidità, rendendolo irascibile, aggressivo e violento anche in presenza dei minori.

All’esito di un attento approfondimento, la scrivente decideva di procedere con la redazione di un ricorso per la richiesta di emissione di ordini di protezione.

La fattispecie rilevante è quella prevista dall’art. 473-bis.69 c.p.c., che ha ampliato in maniera significativa la gamma dei provvedimenti di tutela contro gli abusi familiari.
In particolare, la norma prevede:

  • l’allontanamento del convivente o coniuge dalla casa familiare, con contestuale divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa;
  • la corresponsione di un assegno alimentare alla compagna in stato di bisogno (ad esempio priva di occupazione);
  • il contributo al mantenimento dei figli minori e il loro collocamento presso la madre;
  • la cessazione immediata delle condotte pregiudizievoli da parte del convivente.

La ratio della disposizione risiede nella volontà di offrire una tutela celere ed effettiva alle vittime di violenza domestica, con particolare riguardo ai figli minori.
In tal senso, un ruolo centrale è attribuito anche al pubblico ministero e agli uffici del Tribunale per i Minorenni, che possono promuovere tali provvedimenti d’ufficio. È altresì previsto l’intervento degli assistenti sociali territorialmente competenti, chiamati a supportare la vittima, i minori e il nucleo familiare in difficoltà.

Gli ordini di protezione hanno efficacia, in linea generale, per la durata di un anno, prorogabile solo in presenza di gravi motivi e per il tempo strettamente necessario a neutralizzare la condotta lesiva. 

A seguito del deposito del ricorso ex art. 473-bis.69 c.p.c., il giudice designato può fissare un’udienza per l’ascolto di entrambe le parti e l’assunzione degli atti istruttori ritenuti necessari, disponendo eventualmente indagini tributarie sulle condizioni economiche delle parti, sul tenore di vita e sulla consistenza del patrimonio, al termine delle quali emette decreto motivato immediatamente esecutivo.

In caso di urgenza, il giudice può adottare sin da subito i provvedimenti richiesti, mediante decreto provvisorio con efficacia immediata, fissando l’udienza di comparizione delle parti entro i successivi 15 giorni. In tale sede potrà poi disporre la conferma, modifica o revoca dell’ordine di protezione.

Nel caso concreto, la scrivente provvedeva a predisporre e depositare un ricorso con richiesta di ordini di protezione in via d’urgenza, temendo seriamente per l’incolumità – e persino per la vita – della propria assistita.

Il giudice, condividendo la fondatezza e l’urgenza delle deduzioni, emetteva decreto motivato con effetti immediati, ordinando l’allontanamento del convivente dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento al luogo di istruzione dei minori e disponendo il contributo al mantenimento della prole, nonché un assegno alimentare in favore della compagna.
Tali misure, in caso di variazione ISTAT o eventi sopravvenuti, potranno essere oggetto di autonomo giudizio ed eventualmente modificate o adeguate.

Ad oggi, la donna vive serenamente con i figli, lontana dal convivente, il quale sta seguendo con impegno un percorso rieducativo volto al reinserimento sociale.

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