Si è rivolta alla scrivente una donna, separata ormai da anni, particolarmente preoccupata dalle continue minacce dell’ex compagno che ripetutamente richiede il rilascio dell’immobile di loro proprietà (cointestato) in virtù della maggiore età del loro unico figlio.
Invero, al momento della separazione, alla donna era stata assegnata la casa familiare in virtù del suo stato di genitore collocatario del figlio all’epoca dei fatti ancora minorenne.
Ad oggi il ragazzo è poco più che maggiorenne e frequenta l’Università, conseguentemente non svolge alcuna attività lavorativa e non ha guadagni, mentre la cliente lavora come commessa presso un negozio e afferma di non poter rilasciare l’immobile, non avendo le possibilità economiche per reperire nuovo alloggio.
Urge sottolineare sin d’ora come l’assegnazione della casa familiare sia un provvedimento ex art. 337 sexies c.c. adottato a tutela dei figli che ha come unico scopo la salvaguardia dei diritti del minore nonché la conservazione di un ambiente domestico adatto per gli stessi.
Invero, la casa familiare per consuetudine è assegnata al genitore collocatario prevalente dei figli, cioè il genitore che quotidianamente si occupa dell’accudimento e del sostentamento degli stessi, nei seguenti casi:
– figli minorenni: l’assegnazione è quasi automatica al genitore collocatario;
– figli maggiorenni portatori di handicap grave (ai sensi della Legge 104/92): anche in questo caso l’assegnazione è di regola disposta;
– figli maggiorenni non economicamente indipendenti: l’assegnazione può proseguire anche dopo i 18 anni, ma solo se il figlio maggiorenne convive ancora con il genitore assegnatario e non ha ancora raggiunto l’indipendenza economica per ragioni oggettive e non per sua colpa (es. sta ancora studiando con profitto, è attivamente alla ricerca di lavoro ma non lo trova, ecc).
Chiaramente, al compimento del diciottesimo anno di età dei figli non cessa automaticamente il sopracitato diritto all’abitazione, invero tale diritto permane finché vi sia un’esigenza abitativa dei figli.
Il diritto all’assegnazione della casa viene meno qualora ricorrano le seguenti condizioni:
-i figli (tutti i figli conviventi per cui era stata disposta) diventano maggiorenni e raggiungono l’indipendenza economica;
-i figli, anche se non ancora indipendenti, smettono di convivere stabilmente con il genitore assegnatario (es. si trasferiscono a vivere con l’altro genitore, vanno a vivere da soli, si trasferiscono permanentemente all’estero);
– i figli, anche se non ancora indipendenti, perdono il diritto al mantenimento, il che può avvenire per le seguenti circostanze:
a) studiano ma senza profitto;
b) non studiano e non cercano un’occupazione;
c) rifiutano ingiustificatamente proposte di lavoro;
d) raggiungono i 30 anni: in quest’ultimo caso si presume che l’assenza di una indipendenza economica dipenda da un atteggiamento pigro e inerte;
e)il genitore assegnatario cessa di abitare stabilmente nella casa familiare (es. si trasferisce altrove);
f) il genitore assegnatario intraprende una nuova convivenza stabile “more uxorio” o si risposa all’interno della casa familiare (queste situazioni fanno cessare il diritto all’assegnazione perché creano un nuovo nucleo familiare e fanno venir meno la giustificazione legata alla tutela dell’habitat originario dei figli della precedente unione).
Qualora si verifichino tali condizioni, sarà legittimo per il genitore non collocatario richiedere al Giudice la revoca dell’assegnazione della casa familiare, tramite un autonomo giudizio da instaurarsi con ricorso da depositarsi presso la Cancelleria del Tribunale competente.
In nessun caso tale provvedimento potrà essere concesso o protratto in virtù delle scarse condizioni economiche del coniuge come ha chiarito il Tribunale di Como con la sentenza n.902/22.
La cliente avrà diritto all’assegnazione della casa sino al raggiungimento dell’indipendenza economica del figlio. In ogni caso il sottoscritto procuratore prenderà le sue giuste difese in caso di instaurazione di un giudizio avanti il Tribunale competente.