Nel corso dell’anno 2025 questa procuratrice ha assistito una coppia di genitori che versano in una situazione di indigenza non indifferente e, in aggiunta, caratterizzati da difficoltà cognitive nonché relazionali importanti.
I figli della coppia venivano prelevati dalla casa familiare nei primi mesi del 2025 e successivamente venivano collocati presso una comunità. Questi genitori affranti possono incontrare i loro figli solamente due volte al mese.
A seguito del mancato esito positivo del percorso volto a migliorare le capacità genitoriali della coppia, il Tribunale per i Minorenni ha disposto l’affido eterofamiliare dei due bambini.
La scrivente intende in questa sede illustrare la normativa in materia di affido eterofamiliare (o extrafamiliare) ai fini di una migliore comprensione dell’istituto in esame.
Questo istituto veniva introdotto nel nostro ordinamento dalla legge n. 184/1983 al solo scopo di rimediare ad una temporanea incapacità dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale e tale incapacità rilevata può attenere all’ambiente familiare, ad una situazione di indigenza del nucleo ovvero alla figura del singolo genitore.
In ogni caso, questa misura viene adottata a seguito di un provvedimento del Giudice a fronte di una situazione temporanea e transitoria di difficoltà in capo alla famiglia di origine, tuttavia volta al reinserimento del minore nel proprio ambiente familiare ove possibile differentemente il Giudice dichiara lo stato di adottabilità del minore.
Recentemente la stessa Corte di Cassazione con l’ordinanza del 3 marzo 2025 n. 5589 ribadiva il carattere temporaneo di tale istituto che non può superare in termini di durata due anni, ribadendo come “l’affido extra familiare offra una possibilità di crescita in un contesto esclusivo, stabile, chiaro, protettivo e centrato sui bisogni affettivi ed evolutivi del minore, con il mantenimento dei legami familiari presenti nel suo contesto affettivo.”
È compito dei servizi sociali competenti aggiornare il Giudice sull’andamento dei programmi di sostegno e di recupero del minore nonché del nucleo familiare al fine di poter valutare un rientro in famiglia.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la scrivente procuratrice intende assistere questa coppia di genitori nel recupero della piena capacità genitoriale con il fine ultimo del ricollocamento dei minori presso la casa familiare.