Nel corso del mese di luglio si è rivolta allo studio della scrivente una coppia di coniugi intenzionata a separarsi e, successivamente, a divorziare, a causa di divergenze e difficoltà relazionali che hanno progressivamente reso insostenibile la prosecuzione della convivenza nella medesima abitazione. Nel mese di maggio, il marito aveva già lasciato la casa coniugale per trasferirsi in un immobile di proprietà della propria famiglia d’origine, sito a poche centinaia di metri dall’abitazione familiare.

Occorre evidenziare che i clienti sono genitori di un bambino che frequenta ancora la scuola primaria nel Comune di residenza della famiglia, partecipa alle attività della chiesa di quartiere e svolge corsi e attività sportive presso strutture ubicate nel medesimo Comune. La principale preoccupazione dei genitori riguarda, dunque, la serenità del minore, il quale ha manifestato il desiderio di mantenere le proprie abitudini quotidiane e di continuare a coltivare le proprie passioni nel luogo in cui è cresciuto.

Alla luce di quanto rappresentato, la scrivente procuratrice ha illustrato ai clienti la disciplina del cosiddetto affido alternato, quale modalità organizzativa che, in casi simili, potrebbe favorire una più efficace collaborazione tra i genitori e consentire al minore di adattarsi gradualmente al cambiamento.

In primo luogo, è opportuno chiarire che l’affido alternato presenta alcuni profili comuni all’affidamento condiviso, pur non identificandosi integralmente con esso. La giurisprudenza di merito e di legittimità ha infatti chiarito in più occasioni che affidamento condiviso non significa necessariamente permanenza paritaria del minore presso ciascun genitore, poiché il nucleo essenziale dell’istituto risiede soprattutto nella condivisione delle decisioni educative, formative e di maggiore interesse per il figlio .

Per tale ragione, più che di “affido alternato” in senso stretto, sarebbe spesso più corretto parlare di affidamento condiviso con collocamento tendenzialmente paritetico o alternato, nel quale il minore trascorre tempi ampi e bilanciati con entrambi i genitori. Nel caso di specie, tale assetto potrebbe risultare concretamente praticabile proprio in ragione della stretta vicinanza tra le abitazioni dei genitori e della collocazione, nel medesimo contesto territoriale, della scuola, delle attività sportive e dei luoghi abitualmente frequentati dal minore.

In questa prospettiva, la giurisprudenza ha talvolta distinto due modelli:

  • affidamento condiviso c.d. alternato, nel quale, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore esercita la responsabilità genitoriale durante il periodo in cui il minore si trova presso di lui, nel rispetto di un indirizzo educativo comune ;
  • affidamento condiviso con residenza alternata, caratterizzato da una più intensa e costante compresenza decisionale di entrambi i genitori anche durante i periodi di non convivenza.

Resta fermo, in ogni caso, che il minore continua ad essere affidato ad entrambi i genitori e conserva il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, ricevendo cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi .

Va tuttavia segnalato al lettore che l’istituto in esame presenta ancora profili applicativi controversi. Nella prassi giudiziaria italiana, infatti, non si registra un generalizzato favore per modelli rigidamente paritari, poiché il giudice deve sempre verificare se la concreta organizzazione proposta sia davvero conforme all’interesse del minore, alla sua età, alle sue abitudini di vita e alla necessità di preservarne stabilità ed equilibrio . Proprio per questo, l’affidamento condiviso non comporta automaticamente una perfetta suddivisione dei tempi di permanenza .

Ciò nonostante, in situazioni ben strutturate e caratterizzate da una sufficiente capacità di cooperazione genitoriale, la soluzione del collocamento alternato può rivelarsi valida, rispettosa del principio di bigenitorialità e talvolta persino più funzionale di modelli meno chiari nella distribuzione dei tempi e delle responsabilità.

In tale contesto, l’adozione di un piano genitoriale dettagliato e preciso assume un ruolo centrale: esso consente infatti di disciplinare con chiarezza i tempi di permanenza, gli impegni scolastici, le attività extrascolastiche, le vacanze e, più in generale, l’organizzazione quotidiana del minore, offrendo ai genitori uno strumento utile per garantire continuità, stabilità e serenità al figlio.

L’affido alternato, se concretamente compatibile con le esigenze del minore e sostenuto da un’adeguata progettualità genitoriale, può quindi rappresentare uno strumento prezioso per tutelare il benessere del figlio e preservare un rapporto significativo con entrambi i genitori.

Related Blogs