La successione del debito:

L’apertura della successione rappresenta un momento particolarmente delicato e, spesso, fonte di criticità e contenzioso, soprattutto in presenza di un patrimonio gravato da debiti. Ne sono pienamente consapevoli i clienti che si sono recentemente rivolti alla scrivente procuratrice, i quali si trovano ad affrontare una situazione complessa a seguito della perdita del padre e marito.

In particolare, i soggetti interessati hanno manifestato l’intenzione di rinunciare all’eredità paterna, alla luce della consistente esposizione debitoria che grava sul patrimonio del de cuius. Tale situazione è aggravata dal fatto che uno dei fratelli, il maggiore, risulta aver contratto debiti ingenti, per i quali il padre defunto aveva assunto il ruolo di fideiussore (garante). L’esigenza primaria dei clienti è pertanto quella di tutelare il proprio patrimonio personale da eventuali azioni esecutive da parte dei creditori.

Va sin da subito precisato che, ai sensi dell’art. 480 c.c., gli eredi dispongono di un termine di dieci anni dall’apertura della successione per decidere se accettare o rinunciare all’eredità. Tuttavia, qualora si intenda accettare l’eredità con beneficio di inventario cioè modalità che consente di separare il patrimonio ereditario da quello personale, limitando la responsabilità per i debiti ereditari nei limiti dell’attivo ereditario, il termine si riduce a tre mesi, decorrenti dalla data in cui l’erede ha avuto conoscenza della devoluzione dell’eredità.

La rinuncia all’eredità, ex art. 519 c.c., è un atto unilaterale solenne, che deve essere ricevuto da un notaio o dal cancelliere del Tribunale competente. Tuttavia, essa è possibile solo laddove il soggetto non abbia posto in essere atti che possano configurare un’accettazione tacita dell’eredità. In tal senso, è necessario che il rinunciante non abbia utilizzato beni mobili o immobili appartenenti al de cuius, né abbia disposto del denaro o altri valori facenti parte dell’asse ereditario. Anche il pagamento di debiti del defunto o l’assunzione di obbligazioni in suo nome potrebbe, in certi casi, configurare un comportamento concludente idoneo a far presumere l’accettazione.

È opportuno evidenziare che non tutti i debiti sono trasmissibili agli eredi. Alcune obbligazioni, infatti, si estinguono con la morte del debitore e non rientrano nel passivo ereditario. Tra i debiti intrasmissibili rientrano:

  • Le sanzioni amministrative, comprese quelle derivanti da violazioni del Codice della Strada;
  • Le sanzioni tributarie e le relative cartelle esattoriali (es. interessi e more);
  • Le pene pecuniarie derivanti da condanne penali (come multe o ammende);
  • I debiti ormai prescritti.

Per una corretta valutazione del passivo ereditario, è necessario procedere alla consultazione delle principali banche dati creditizie (SIC – Sistemi di Informazioni Creditizie) e richiedere eventuali visure presso l’Agenzia delle Entrate, Equitalia/Agenzia delle Entrate-Riscossione, conservatorie immobiliari e altri enti creditori.

Nel caso in esame, la rinuncia all’eredità appare, allo stato attuale, la soluzione più cautelativa, in attesa di un’analisi più approfondita del passivo. Tale scelta è anche reversibile: la legge consente, infatti, la revoca della rinuncia all’eredità, purché essa intervenga prima che un altro chiamato abbia accettato l’eredità e acquisito la relativa quota.

Durante il periodo di incertezza tra accettazione e rinuncia, i creditori possono solo notificare diffide o solleciti di pagamento agli eredi, ma non possono intraprendere azioni esecutive nei loro confronti. Diversamente, in caso di accettazione — anche tacita — del patrimonio ereditario, il rischio per gli eredi è quello di vedere aggredito il proprio patrimonio personale da parte dei creditori.

Va infine sottolineato che, una volta accettata l’eredità, gli eredi sono tenuti al pagamento del passivo ereditario. Sebbene in linea di principio la responsabilità sia proporzionale alla quota ereditaria (pro quota), esistono ipotesi — in particolare nei rapporti con l’Agenzia delle Entrate — in cui può essere richiesta la responsabilità solidale: in tal caso, l’Amministrazione può agire nei confronti di un solo erede per l’intero debito, lasciando poi a quest’ultimo l’onere di rivalersi sugli altri coeredi.

Alla luce di quanto sopra, la sottoscritta procuratrice provvederà a effettuare un’attenta analisi del patrimonio e del passivo ereditario, per poi fornire ai clienti una consulenza mirata e orientata alla soluzione più tutelante per l’intera famiglia.

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