Questa settimana si rivolge al sottoscritto procuratore un cliente, visibilmente contrariato dalla notizia dell’imminente convivenza della ex moglie, dalla quale è divorziato da diversi anni. Lo stesso versa in favore dell’ex coniuge un assegno divorzile di importo significativo e manifesta l’intenzione di ottenerne la revoca quanto prima, ritenendo che la nuova relazione della donna faccia venir meno i presupposti del contributo.
In particolare, in sede di divorzio, il Giudice aveva riconosciuto alla moglie un assegno mensile in ragione della marcata disparità reddituale esistente tra le parti; è noto, infatti, che l’assegno divorzile non assolve esclusivamente a una funzione assistenziale bensì esso può avere anche natura compensativa e perequativa, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, ed è volto a riequilibrare gli effetti economici delle scelte condivise durante il matrimonio. Rilevano, a tal fine, la durata del vincolo coniugale, il contributo fornito alla vita familiare, gli eventuali sacrifici professionali sostenuti da uno dei coniugi, nonché la situazione reddituale e patrimoniale comparata delle parti.
Alla luce della dichiarata volontà dell’ex moglie di intraprendere un nuovo progetto di vita con l’attuale partner, il sottoscritto procuratore ritiene sussistano i presupposti per promuovere un giudizio di modifica delle condizioni di divorzio ai sensi dell’art. 9 della legge n. 898/1970, al fine di ottenere la revoca dell’assegno.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte affermato che l’instaurazione, da parte dell’ex coniuge beneficiario, di una stabile convivenza more uxorio può incidere sul diritto all’assegno divorzile, in quanto espressione di una scelta esistenziale idonea a recidere il collegamento con il precedente tenore di vita matrimoniale e a fondare un nuovo centro di interessi affettivi ed economici.
Si precisa come non sia sufficiente una relazione sentimentale occasionale: ciò che rileva è la formazione di una stabile comunione di vita, caratterizzata da continuità, progettualità e condivisione materiale.
In tale prospettiva si colloca altresì anche la recente pronuncia della Corte di Cassazione, sentenza n. 27043 del 18 ottobre 2024, secondo cui, ai fini della revoca dell’assegno divorzile, la convivenza more uxorio dell’ex coniuge beneficiario può assumere rilievo anche in assenza di una formale e stabile coabitazione, purché sia rigorosamente provata l’esistenza di un nuovo progetto di vita comune dal quale discendano reciproche contribuzioni economiche e obblighi di assistenza morale e materiale; grava, in ogni caso, sulla parte che chiede la revoca l’onere di dimostrare tali circostanze.
È opportuno precisare che la convivenza non determina automaticamente la perdita del diritto all’assegno: occorre verificare in concreto se la nuova unione abbia inciso sull’assetto economico del beneficiario, rendendo non più attuale la funzione assistenziale e compensativa del contributo.
Diverso e più netto è il caso delle nuove nozze del beneficiario, che comportano ex lege la cessazione dell’assegno; parimenti, la revoca o la riduzione possono essere richieste in presenza di un significativo miglioramento delle condizioni economiche dell’ex coniuge ovvero di un peggioramento della situazione dell’obbligato.
Nel caso di specie, il sottoscritto procuratore intende sottoporre al Giudice adito tutti gli elementi idonei a dimostrare l’intervenuta modifica delle condizioni originarie, evidenziando come la nuova stabile relazione dell’ex moglie abbia dato vita a un diverso assetto di vita e di interessi, incompatibile con la permanenza dell’assegno divorzile; ciò al fine di ottenere la revoca o, in subordine, la riduzione del contributo, oggi non più giustificato alla luce del mutato contesto fattuale ed economico.