In data odierna, la scrivente procuratrice riceve presso il proprio studio una cliente, la quale contesta in toto il contenuto di una scrittura privata recante la propria sottoscrizione ed autenticata da un avvocato.

La donna afferma alla presenza di questo procuratore d’aver sottoscritto tale scrittura quasi un anno prima ma, al contempo, dichiara di aver sottoscritto un documento dal contenuto completamente differente e dalle diverse condizioni: la donna è certa che l’originario contenuto della scrittura privata sia stato alterato.

La scrivente procuratrice, alla luce di quanto asserito e sostenuto dalla cliente, intende incardinare un procedimento civile con querela di falso.

In questa sede si intende chiarire come, alla luce dell’art. 215 c.p.c., sia la scrittura privata sia l’atto pubblico siano classificabili come prove documentali, chiaramente con differente rilevanza.

L’atto pubblico per definirsi tale deve necessariamente essere prodotto da un pubblico ufficiale (es. notaio, avvocato, etc.)  nonché attestare la pubblica fede dello stesso, mentre la scrittura privata al contrario non deve necessariamente essere prodotta da un pubblico ufficiale ma deve essere sottoscritta dalla parte a pena di nullità, ai fini del riconoscimento della genuinità dell’atto stesso recante le dichiarazioni delle parti.

In sede di procedimento, qualora venisse prodotto un atto pubblico ovvero una scrittura privata (autenticata o meno) quale prova documentale, è possibile contestare tali atti attraverso lo strumento della querela di falso.

La querela di falso è uno strumento utilizzabile nel contesto di un procedimento già pendente (in via incidentale) ovvero instaurando un procedimento autonomo (in via principale).

Per quanto concerne l’atto pubblico, la querela di falso è l’unico strumento di contestazione  sia del contenuto che della titolarità della sottoscrizione dell’atto nonché dell’autenticazione dello stesso.

Al contrario, per quanto concerne la scrittura privata i meccanismi per accertare la genuinità della sottoscrizione sono:

1.       Il riconoscimento della sottoscrizione;

2.       La verificazione;

3.       L’autenticazione.

Mentre la querela di falso attiene al solo contenuto della scrittura stessa ovvero all’autenticazione da parte del pubblico ufficiale in calce all’atto stesso.  

La querela di falso ha chiaramente profili penalistici, ne è un chiaro  esempio il falso materiale – l’atto nasce ab origine genuino e solo successivamente ne viene alterato il testo (artt. 485 e ss c.p.) –   anche se in questa sede ci occuperemo solamente dei profili civilistici della fattispecie.

Urge sottolineare come nel caso di un atto pubblico, la causa andrà necessariamente incardinata ovvero riassunta avanti al Tribunale Ordinario competente. Differentemente, come nella vicenda oggetto di questo articolo, se ciò che si intende contestare è il contenuto di una scrittura privata, il giudizio andrà necessariamente incardinato avanti il Tribunale Ordinario competente, ma se dovesse essere introdotto in via incidentale, potrebbe emettere  sentenza sulla questione  il giudice adito di qualsiasi grado.

Tutto ciò premesso, la scrivente procuratrice intende procedere come sopra illustrato all’unico scopo di ottenere una pronuncia di totale falsità materiale del documento dalla cliente sottoscritto e ciò al fine di tutelare la posizione nonché gli interessi ed i diritti della stessa.  

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