La legittima difesa è una causa di giustificazione disciplinata dall’art. 52 c.p., il quale esclude la punibilità di chi abbia commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, purché la difesa sia proporzionata all’offesa .

Nel suo nucleo originario, la norma richiede quindi la presenza congiunta di alcuni presupposti fondamentali:

  • un’offesa ingiusta;
  • un pericolo attuale;
  • la necessità della reazione difensiva;
  • la proporzione tra difesa e offesa .

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la legittima difesa ricorre soltanto quando la reazione sia imposta da una situazione aggressiva in corso o imminente, e quando essa rappresenti, nelle concrete circostanze del caso, l’unica risposta possibile, non sostituibile con altra meno dannosa ma ugualmente idonea a tutelare il diritto minacciato . In questa prospettiva, la valutazione deve essere compiuta con un giudizio ex ante, cioè ponendosi nel momento in cui il soggetto reagisce, e non alla luce di una ricostruzione successiva dei fatti .

Ne consegue che la scriminante non è configurabile quando il pericolo sia ormai cessato, quando la reazione abbia carattere punitivo o ritorsivo, oppure quando il soggetto abbia avuto la concreta possibilità di sottrarsi all’aggressione senza pregiudizio . Parimenti, la legittima difesa non può essere invocata da chi abbia volontariamente determinato o accettato la situazione di pericolo, ad esempio prendendo parte a una sfida o ponendo in essere una spedizione punitiva, poiché in tali casi difetta il presupposto della necessità difensiva .

Su questo assetto è intervenuta dapprima la l. 13 febbraio 2006, n. 59, e successivamente la l. 26 aprile 2019, n. 36, che ha inciso in modo significativo sull’art. 52 c.p. e sull’art. 55 c.p. La disciplina oggi vigente prevede, al secondo comma dell’art. 52, che nei casi di violazione di domicilio sussiste sempre il rapporto di proporzione quando chi è legittimamente presente nei luoghi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo per difendere la propria o altrui incolumità, oppure i beni propri o altrui, purché non vi sia desistenza e vi sia pericolo d’aggressione . La medesima disciplina si applica anche ai luoghi in cui si esercita un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale .

La riforma del 2019 ha inoltre introdotto il quarto comma dell’art. 52 c.p., secondo cui, nei casi di cui al secondo e terzo comma, agisce sempre in stato di legittima difesa chi compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica da parte di una o più persone .

Tuttavia, il significato di queste formule normative non può essere inteso nel senso di una legittimazione generalizzata all’uso della forza. La Cassazione ha chiarito in modo costante che la riforma del 2019 non ha eliminato i requisiti strutturali della legittima difesa, ma ha rafforzato soprattutto la presunzione relativa al requisito della proporzione . In particolare, è stato affermato che la disciplina della legittima difesa domiciliare non consente un’indiscriminata reazione contro chi si introduca nell’altrui dimora, ma richiede che l’intrusione avvenga con modalità tali da essere percepita come un’aggressione, almeno potenziale, all’incolumità personale .

La giurisprudenza successiva alla riforma ha quindi ribadito che anche nei casi di difesa domiciliare restano imprescindibili:

  • l’attualità del pericolo;
  • la necessità della reazione;
  • la presenza di uno specifico animus defendendi, cioè di una finalità autenticamente difensiva e non punitiva .

In questo senso, la Cassazione ha escluso la scriminante quando il soggetto, invece di limitarsi a difendersi, abbia deliberatamente scelto di affrontare i malintenzionati, trasformandosi da aggredito in aggressore . È stato inoltre ribadito che la reazione non è giustificata se il pericolo poteva essere evitato mediante soluzioni alternative meno lesive . Anche dopo la riforma, dunque, non basta che il fatto si verifichi in casa o in luogo equiparato: occorre sempre verificare in concreto se la condotta fosse davvero necessaria per fronteggiare un pericolo attuale .

Accanto alla legittima difesa reale, la giurisprudenza ammette la legittima difesa putativa, che ricorre quando il pericolo non esiste obiettivamente ma è erroneamente supposto dall’agente sulla base di circostanze concrete idonee a giustificare tale convincimento . Anche in questo caso, però, il mero timore soggettivo non è sufficiente: l’errore deve fondarsi su elementi di fatto obiettivi e non su un semplice stato d’animo .

Quanto all’eccesso colposo, esso è disciplinato dall’art. 55 c.p., secondo cui, quando nel commettere un fatto previsto, tra gli altri, dall’art. 52 c.p. si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo . La riforma del 2019 ha aggiunto che, nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’art. 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per salvaguardare la propria o altrui incolumità ha agito in condizioni di minorata difesa oppure in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto .

Anche su questo punto la Cassazione ha precisato che l’eccesso colposo presuppone comunque la sussistenza dei requisiti della scriminante, con il solo superamento colposo dei suoi limiti . Se invece manca in radice la situazione di legittima difesa, non può neppure configurarsi l’eccesso colposo . Inoltre, lo stato di grave turbamento rilevante ai sensi dell’art. 55, comma 2, c.p. deve essere causalmente collegato alla situazione di pericolo in atto e non può identificarsi con una generica esasperazione o con una condizione emotiva preesistente .

Sul piano civile, l’art. 2044 c.c. stabilisce che non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri e precisa che, nei casi di cui all’art. 52, commi secondo, terzo e quarto, c.p., la responsabilità è esclusa . Lo stesso articolo aggiunge che, nell’ipotesi di cui all’art. 55, secondo comma, c.p., al danneggiato è dovuta un’indennità, la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice, tenuto conto della gravità dei fatti, delle modalità della condotta e del contributo causale del danneggiato .

In conclusione, la l. 36/2019 ha certamente rafforzato la tutela della legittima difesa domiciliare, ma non ha trasformato l’art. 52 c.p. in una scriminante automatica. La disciplina vigente continua a richiedere un accertamento concreto della situazione: la proporzione è presunta nei casi previsti dalla legge, ma restano indispensabili l’attualità del pericolo, la necessità della reazione e la finalità difensiva della condotta . La riforma, quindi, ha ampliato la protezione del soggetto aggredito nel domicilio o nei luoghi equiparati, senza però eliminare il controllo giudiziale sui limiti dell’autotutela privata.

Related Blogs