Questa settimana la scrivente procuratrice si è occupata di una pratica piuttosto annosa di successione.
Trattasi di un’aspra diatriba tra due fratelli, entrambi figli di un noto imprenditore del milanese rimasto vedovo diversi anni prima. All’apertura della successione, il cliente ed il sottoscritto procuratore vengono a conoscenza di quanto accaduto negli anni precedenti alla scomparsa del padre: attraverso varie donazioni verso l’altro figlio, infatti, il padre avrebbe quasi completamente depauperato il proprio patrimonio che, in precedenza, contava ben quattro conti corrente e diversi immobili siti in tutto il territorio italiano.
Quello che era una volta il vasto patrimonio del de cuius, oggi conta solamente la casa al mare, un immobile sito in Sestri Levante.
Questi eventi sorprendono e amareggiano non poco il cliente che intende richiedere la collazione.
La collazione ereditaria è un istituto del diritto successorio previsto dal codice civile italiano, disciplinato dagli articoli 737-751 c.c., e rappresenta uno strumento volto a garantire l’equità tra i coeredi nel momento della divisione ereditaria. La sua funzione è quella di ricostruire idealmente la massa ereditaria, reintegrando i beni attribuiti in vita dal de cuius a favore di alcuni successibili, affinché si possa operare una divisione equa tra tutti i coeredi.
La collazione trova la sua ratio nell’esigenza di assicurare l’uguaglianza tra i figli e il coniuge del defunto, i quali sono considerati coeredi necessari. Essa si fonda sul principio che le liberalità ricevute da alcuni coeredi, se non qualificate come atti di straordinaria generosità, debbano essere neutralizzate nel riparto dell’eredità.
I presupposti soggettivi sono:
- Deve trattarsi di successione legittima o necessaria (non si applica nella successione testamentaria pura, salvo specifica volontà del testatore).
- Sono tenuti alla collazione i figli, i discendenti e il coniuge.
- I soggetti tenuti alla collazione devono aver accettato l’eredità.
Il presupposto oggettivo è rappresentato dall’esistenza di una donazione o di spese sostenute dal de cuius a favore del coerede, che rientrano tra quelle suscettibili di collazione.
L’art. 737 c.c. prevede che siano soggette a collazione le donazioni fatte dal defunto in vita a favore di figli, discendenti o del coniuge, salvo dispensa espressa.
Sono oggetto di collazione:
- Donazioni di beni mobili e immobili.
- Liberalità indirette (es. pagamento di debiti, spese per l’avviamento di un’attività commerciale).
- Spese straordinarie sostenute dal de cuius (es. acquisto di una casa, partecipazioni societarie).
Sono escluse invece:
- Le spese ordinarie di mantenimento ed educazione.
- Le spese per malattie, per l’istruzione o per l’esercizio di una professione, se proporzionate alle condizioni economiche del defunto (art. 742 c.c.).
La collazione può avvenire in due forme:
- Collazione per imputazione: il coerede conserva il bene donato e imputa il suo valore alla propria quota ereditaria.
- Collazione in natura: il bene donato viene restituito materialmente alla massa ereditaria per poi essere redistribuito tra i coeredi.
La scelta della modalità spetta generalmente al donatario, salvo che la donazione sia stata effettuata con dispensa dalla collazione o con vincolo di restituzione in natura.
Il testatore può dispensare dalla collazione, in tutto o in parte, un coerede donatario. La dispensa può essere contenuta nell’atto di donazione o nel testamento.
Tuttavia, la dispensa non ha effetto se la donazione lede la quota di legittima spettante agli altri coeredi. In tal caso, operano gli strumenti della riduzione delle donazioni (art. 555 ss. c.c.).
La collazione è spesso fonte di contenzioso tra coeredi, soprattutto in relazione a:
- La valutazione del bene donato (che si effettua al tempo dell’apertura della successione).
- La natura delle liberalità: se soggette o meno a collazione.
- La volontà del testatore, in particolare in caso di dispensa tacita o presunta.
È frequente che la collazione venga affrontata in sede di divisione ereditaria, ma può anche essere oggetto di un giudizio autonomo davanti al giudice civile, laddove sorgano contestazioni.
Il sottoscritto procuratore valuterà ed effettuerà i dovuti accertamenti affinché la lesione della quota di legittima del cliente sia pienamente ripristinata.