Questa settimana si rivolgeva al sottoscritto procuratore il proprietario di un ristorante sito in un piccolo e caratteristico borgo della provincia milanese.
L’anziano proprietario, padre di cinque figli, in vista della pensione, vorrebbe destinare la gestione del suo ristorante in via esclusiva ai due figli maggiori.
In questo caso specifico, il sottoscritto procuratore consiglia la sottoscrizione di un patto di famiglia.
Il patto di famiglia, introdotto nell’ordinamento italiano con la Legge n. 55 del 14 febbraio 2006, rappresenta un’eccezione al divieto dei patti successori. Questo istituto giuridico consente la pianificazione anticipata della successione dell’impresa familiare, assicurando continuità gestionale e stabilità economica.
Il passaggio generazionale dell’impresa rappresenta un momento critico per molte realtà economiche italiane, soprattutto a conduzione familiare. Il legislatore, con l’introduzione del patto di famiglia agli articoli 768-bis e seguenti del Codice Civile, ha cercato di fornire uno strumento utile per agevolare tale transizione, pur derogando al principio generale del divieto dei patti successori.
Il patto di famiglia è un contratto ad effetti successori, stipulato in forma pubblica, con il quale l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda o le partecipazioni societarie a uno o più discendenti, sono esclusi, dunque, coniuge, fratelli e affini, individuati come successori nella gestione dell’attività economica (figli, nipoti,etc.).
Tale trasferimento avviene con l’accordo degli altri legittimari, che partecipano all’atto e, contestualmente, rinunciano a far valere diritti successori sull’azienda trasferita, ricevendo una liquidazione equivalente alla propria quota ereditaria.
I principali requisiti sono:
- Forma: atto pubblico.
- Partecipazione: devono essere presenti il disponente (imprenditore), il beneficiario (discendente) e tutti i legittimari.
- Oggetto: azienda o partecipazioni societarie (non altri beni).
- Liquidazione: compensazione degli altri legittimari, in natura o denaro.
Il patto di famiglia si configura come un contratto complesso e plurilaterale, in cui si coniugano esigenze patrimoniali, familiari e imprenditoriali.
Il trasferimento ha effetto immediato, mentre la rinuncia dei legittimari è efficace fino all’apertura della successione. Il patto può essere sciolto:
- Per mutuo consenso tra le parti.
- Unilateralmente, qualora siano previsti specifici diritti di recesso.
- Giudizialmente, per vizi del consenso o per sopravvenienza di legittimari non partecipanti.
Tra le principali questioni emerse in dottrina e giurisprudenza:
- Determinazione della liquidazione: il valore dell’azienda deve essere equo e aggiornato al momento dell’atto.
- Sopravvenienza di legittimari: figli nati o riconosciuti dopo la stipula del patto possono impugnarlo
- Compatibilità con il diritto societario: problemi nella cessione di partecipazioni in società complesse o con statuti restrittivi.
Il patto di famiglia costituisce un importante strumento di pianificazione patrimoniale e aziendale, volto a garantire la continuità dell’impresa familiare senza compromettere i diritti degli altri eredi. Tuttavia, la sua applicazione richiede attenzione e consulenza qualificata, per evitare contenziosi successivi e garantire l’effettiva equità del trasferimento.
L’anziano proprietario, al fine di garantire la continuità della sua attività commerciale, si è reso disponibile, insieme a tutti i suoi legittimari, a tale accordo che vedrà i suoi due figli maggiori come unici eredi dell’attività stessa.
Il cliente stesso provvederà a stimare le quote spettanti alla rimanenza dei legittimari e alla liquidazione delle stesse.