La sottoscritta procuratrice, recentemente, si è occupata della gestione di una successione caratterizzata da un patrimonio di rilevante consistenza. La cliente, persona anziana e pienamente capace di intendere e di volere, rappresentava l’esigenza di disporre in modo stabile e definitivo della propria successione in un momento anteriore alla morte, domandando se fosse possibile ricorrere a strumenti negoziali diversi dal testamento, così da vincolare sin da subito la futura destinazione dei propri beni.
La sottoscritta significava alla cliente l’impossibilità di procedere come prospettato, alla luce del divieto di patti successori sancito dall’art. 458 c.c., il quale dispone che “fatto salvo quanto previsto dagli articoli 768-bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi”. La norma pone un divieto espresso e radicale, colpendo con nullità ogni accordo avente ad oggetto una successione futura, salvo la specifica deroga prevista per il patto di famiglia.
Tradizionalmente si distinguono tre categorie di patti vietati: i patti istitutivi, mediante i quali taluno dispone contrattualmente della propria successione, designando eredi o attribuendo beni per il tempo successivo alla morte; i patti dispositivi, con cui si trasferiscono o si promettono diritti che potranno spettare su una successione non ancora aperta; i patti rinunciativi, con i quali si rinuncia anticipatamente a diritti ereditari futuri.
Ciò che accomuna tali fattispecie è l’anticipazione convenzionale di effetti propri della successione mortis causa, in un momento in cui questa non si è ancora aperta.
La ratio del divieto risiede, anzitutto, nella tutela della libertà testamentaria: il testamento è atto unilaterale, personale e sempre revocabile sino alla morte del testatore; consentire accordi vincolanti sulla futura successione significherebbe comprimere tale libertà, cristallizzando scelte che l’ordinamento, invece, vuole modificabili fino all’ultimo.
Vi è, inoltre, un’esigenza di protezione della persona in vita, al fine di prevenire pressioni, condizionamenti o fenomeni speculativi da parte di potenziali successori: il patrimonio del disponente non può divenire oggetto di negoziazione anticipata in funzione della sua morte.
L’unica deroga espressamente prevista dal legislatore è rappresentata dal patto di famiglia, disciplinato dagli artt. 768-bis e ss. c.c., che consente all’imprenditore di trasferire in vita l’azienda o le partecipazioni societarie a uno o più discendenti, con il consenso di tutti i legittimari; si tratta, tuttavia, di una fattispecie tipica e circoscritta, giustificata dall’esigenza di assicurare la continuità dell’impresa.
In sede di colloquio, la sottoscritta procuratrice rendeva edotta la cliente dell’impossibilità di vincolare contrattualmente la propria futura successione; nondimeno, le rappresentava le alternative consentite dall’ordinamento, illustrando le diverse forme di testamento e le facoltà riconosciute al testatore, ivi compresa la nomina di un esecutore testamentario.
In tal modo, pur nel rispetto del divieto di patti successori, è stato possibile orientare la volontà della disponente verso strumenti pienamente leciti, idonei a garantire una pianificazione consapevole e giuridicamente valida della futura destinazione del patrimonio.