Nel mese di maggio, si è rivolto alla scrivente procuratrice un cliente, particolarmente anziano che attualmente necessita di cure costanti a causa di una condizione di salute particolarmente complessa; il cliente in sede di consulenza riferiva come fosse la figlia minore ad occuparsi di lui in via esclusiva, prestandogli assistenza continua, comunicando con l’équipe medica e presenziando a tutte le visite ed esami.
L’anziano ha manifestato quindi il desiderio di trasferire la proprietà del suo unico immobile alla sua figlia minore, l’unica persona che lo assiste quotidianamente; tuttavia, urge sottolineare sin d’ora, come una donazione di qualsivoglia tipologia non costituirebbe uno strumento utile allo scopo del cliente perché passibile di collazione in sede di successione e per questo motivo la scrivente procuratrice intende predisporre un contratto di mantenimento, lo strumento giuridico che ritiene più adatto in questo caso.
Invero, il contratto di mantenimento è un contratto atipico perchè non specificamente previsto dal nostro ordinamento e nato dall’interpretazione e dal lavoro pratico dei giuristi sulla scorta della normativa prevista per la rendita vitalizia, da cui tuttavia si distingue nettamente.
Il contratto in questione è da considerarsi aleatorio, come più volte ribadito dalla Giurisprudenza maggioritaria; l’elemento dell’alea, cioè dell’incertezza ragionevole, si riscontra qualora non si conoscano i vantaggi e le perdite totali dell’operazione al momento della sottoscrizione del contratto.
Infatti urge rammentare al lettore come tale contratto permetta al vitaliziato di trasferire un bene in favore di un altro soggetto, detto assistente ovvero vitaliziante, in cambio di prestazione assistenziali vita natural durante; tali prestazioni dovranno essere specificamente elencate all’interno del contratto.
Da ultimo si sottolinea come trattasi di contratto privo di termini.
In ogni caso, la conoscenza di fatti che escludano l’alea contrattuale, come ad esempio una malattia terminale ovvero l’avanzata età del vitaliziato, rendono totalmente nullo il contratto e pertanto anche il trasferimento del bene.
La condizione del cliente, nonostante la propria condizione non ottimale, non costituisce fonte di pregiudizio e non risulta ostativo alla sottoscrizione di questo contratto, inoltre l’uomo è appena settantenne. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la scrivente procuratrice ritiene tale strumento giuridico come il più adatto al raggiungimento del risultato auspicato dal cliente.