Questa settimana il sottoscritto procuratore ha ricevuto presso il proprio studio una coppia di genitori affranti a causa di un provvedimento del Tribunale per i Minorenni che ha disposto l’allontanamento dalla casa familiare dei loro due figlioletti già in precedenza affidati all’Ente.
Questi genitori non comprendono le reali motivazioni che hanno portato a questo provvedimento che suona a loro profondamente ingiusto e non accettano di vedere i loro figlioli solamente due volte al mese per poco più di un’ora.
Momentaneamente il sopracitato provvedimento prevede l’allontanamento dalla casa familiare nonché l’affido all’ente (di cui si è largamente parlato in un precedente articolo presente in codesto Blog), tuttavia nel caso in cui non venga correttamente impostato e studiato un percorso per questa coppia, anche terapeutico, quanto disposto potrebbe divenire definitivo sino ad arrivare, nella prospettiva più grave, alla decadenza della responsabilità genitoriale.
L’affido dei minori all’Ente consiste in una misura temporanea e di protezione, adottata dal Tribunale per i minorenni quando il minore si trovi in una situazione di pregiudizio, ma sussista ancora la possibilità di recupero delle capacità genitoriali (art. 333 c.c.).
Tale provvedimento prevede che i servizi sociali esercitino funzioni di vigilanza e sostegno nei confronti dei genitori, ai quali può essere lasciata la responsabilità genitoriale, seppur limitata o vigilata. La misura mira non solo a proteggere il minore, ma anche a recuperare le competenze genitoriali, attraverso un percorso di sostegno e accompagnamento.
L’intervento dell’ente, pertanto, non si sostituisce immediatamente ai genitori, ma opera in collaborazione con essi, attraverso un percorso educativo e terapeutico, salvo che la condotta genitoriale renda necessaria una restrizione più incisiva.
Se, nonostante l’intervento dei servizi, permangono o si aggravano le condizioni di pregiudizio, il Tribunale può disporre la sospensione della responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. adottando misure largamente più lesive della libertà del genitore; chiaramente tali misure non hanno natura sanzionatoria, bensì preventiva e protettiva come specificato dalla Corte di Cassazione. Il giudice deve accertare la sussistenza di un pregiudizio concreto e attuale per il minore, derivante da comportamenti o omissioni imputabili ai genitori, nonché la proporzionalità della misura rispetto alla gravità della situazione.
Quando la condotta del genitore si traduce in violazioni gravi e permanenti dei doveri genitoriali, tali da rendere impossibile ogni recupero, si giunge alla misura estrema della decadenza dalla responsabilità genitoriale (art. 330, comma 2, c.c.), la quale comporta la rimozione integrale della responsabilità genitoriale, che viene trasferita a un tutore nominato dal giudice, con conseguente affidamento del minore a una famiglia affidataria o avvio del procedimento di adottabilità (art. 8 L. 184/1983).
Trattasi di un provvedimento di carattere definitivo, sebbene revocabile, in caso di successivo recupero delle capacità genitoriali.
Il percorso che conduce dall’affido all’ente alla decadenza della responsabilità genitoriale non è lineare né automatico: esso si fonda su una progressione di tutele graduata secondo la gravità del pregiudizio. In materia la giurisprudenza di legittimità e costituzionale (Corte cost. n. 183/1993; Cass. civ., sez. I, n. 6137/2019) ha più volte ribadito che il giudice deve sempre privilegiare misure meno invasive, valorizzando il diritto del minore a mantenere i legami familiari ove ciò non sia contrario al suo interesse.
Questa famiglia composta da due bimbi con difficoltà e da due genitori fragili necessita assolutamente di un percorso studiato e adatto alle loro esigenze.
La capacità genitoriale non è in alcun modo messa in discussione; tuttavia, sono state rilevate delle criticità e delle problematiche legate alla gestione del nucleo da parte dei genitori. Il sottoscritto procuratore congiuntamente agli operatori dell’Ente in questione si dedicherà alla predisposizione di un percorso per questo nucleo familiare in difficoltà al solo scopo di riportare questi bimbi a casa dai loro genitori in totale sicurezza e serenità.