In sede di separazione personale può accadere che un coniuge chieda al giudice di riconoscere un assegno di mantenimento a proprio favore. Si tratta di una misura disciplinata dall’art. 156 del codice civile, che mira a garantire al coniuge economicamente più debole i mezzi adeguati in relazione alle proprie condizioni di vita. Tuttavia, l’onere di dimostrare l’effettiva impossibilità di provvedere a sé stessi grava su chi formula la richiesta.

Un caso emblematico è quello di un marito che, trovandosi a dover lasciare l’abitazione coniugale e affrontando le spese per una nuova sistemazione, si è visto domandare dalla moglie, affetta – secondo le sue dichiarazioni – da una patologia invalidante, il versamento di un contributo al mantenimento. La donna aveva rassegnato le dimissioni dal proprio posto di lavoro, sostenendo l’assoluta impossibilità di proseguire in qualsiasi attività lavorativa. La documentazione medica prodotta, però, appariva incompleta e poco chiara, tanto che lo stesso giudice ne ha rilevato la scarsa idoneità a dimostrare una condizione di invalidità totale e permanente.

In simili circostanze, il giudice può disporre l’accertamento tramite consulenza tecnica d’ufficio in ambito medico o psichiatrico, al fine di verificare se la situazione sanitaria sia effettivamente tale da impedire lo svolgimento di qualsiasi professione, anche in forma adattata. È importante sottolineare che non basta una generica dichiarazione di malessere: la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. I, n. 11504/2017; Cass. civ., sez. I, n. 32198/2021) ha ribadito che l’assegno di mantenimento presuppone la prova rigorosa di una reale incapacità lavorativa e della conseguente mancanza di redditi sufficienti.

Allo stesso tempo, la condotta successiva del coniuge richiedente può assumere rilievo. Se infatti vengono documentati comportamenti non coerenti con la condizione di invalidità dichiarata, come la partecipazione regolare a eventi sociali o l’interruzione arbitraria delle cure mediche, il giudice può valutare negativamente la credibilità delle allegazioni e ridimensionare o escludere l’assegno.

In conclusione, il diritto al mantenimento non è automatico, ma dipende dalla prova concreta dell’impossibilità di autosufficienza economica. Chi richiede l’assegno deve dimostrare non solo l’assenza di redditi, ma anche l’effettiva impossibilità di svolgere un’attività lavorativa compatibile con le proprie condizioni di salute. In mancanza di tali riscontri, il giudice può rigettare la domanda o disporre accertamenti tecnici per fare piena luce sulla situazione.

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