La protezione del minore rappresenta da sempre l’obiettivo prioritario dell’attività del sottoscritto Procuratore, il quale, nel corso del proprio mandato, ha più volte affiancato nuclei familiari in condizioni di vulnerabilità, valutando l’idoneità genitoriale sulla base della dedizione, della capacità educativa e della disponibilità alla collaborazione con le istituzioni.
Nel mese di agosto, una coppia si è rivolta allo scrivente in uno stato di profondo sconforto, a seguito di un provvedimento emesso dal Tribunale per i Minorenni di Milano, che disponeva l’affidamento del figlio minore ai Servizi Sociali territorialmente competenti, con collocamento presso il nonno materno. Al contempo, ai genitori veniva concesso di incontrare il figlio solo una volta a settimana ciascuno, in modalità separata e in ambiente protetto, ossia sotto la supervisione degli operatori sociali.
La famiglia in questione ha affrontato diverse criticità, ma conserva ancora la possibilità di ottenere nuovamente l’affido del figlio, qualora sia dimostrato un impegno concreto e continuativo in un percorso di recupero e responsabilizzazione.
Entrambi i genitori sono alle prese con gravi forme di dipendenza: la madre risulta da tempo in carico al SERT per una dipendenza da cocaina, mentre il padre partecipa a incontri presso un gruppo di sostegno per persone affette da alcolismo. Oltre alle problematiche di dipendenza, la coppia è stata protagonista di ripetuti episodi di conflitto, spesso degenerati in violenza fisica e verbale, con reciproche denunce per maltrattamenti. Il padre, in particolare, è attualmente destinatario di una misura di divieto di avvicinamento alla madre, ai sensi dell’art. 282-bis c.p.p.
Nonostante tali difficoltà, entrambi i genitori dichiarano la volontà di ricostruire un rapporto affettivo sano e stabile, ripristinando un ambiente familiare idoneo alla crescita del minore. Tuttavia, le persistenti tensioni, la mancata collaborazione con gli assistenti sociali e la reiterazione di comportamenti lesivi del benessere del figlio hanno giustificato l’intervento dell’Autorità Giudiziaria Minorile e l’affido del minore all’Ente.
L’affidamento del minore all’Ente locale rappresenta una misura di protezione prevista dall’art. 2 della Legge n. 184/1983, come modificata dalla Legge n. 149/2001. Tale provvedimento, pur essendo spesso temporaneo, può comportare una limitazione della responsabilità genitoriale, quando venga accertato che il minore si trovi in una situazione di grave pregiudizio psico-fisico, dovuto a comportamenti omissivi o commissivi da parte dei genitori.
È opportuno distinguere, in tale ambito, due diverse tipologie di intervento dei Servizi Sociali, attuabili in esecuzione del provvedimento del Giudice Minorile:
1. Mandato di supporto e vigilanza (senza limitazione della responsabilità genitoriale)
Questo tipo di intervento prevede una collaborazione tra i genitori e i servizi sociali, finalizzata a rafforzare le risorse del nucleo familiare. Non incide sulla potestà genitoriale, ma comporta una vigilanza attiva da parte dell’Ente, attraverso strumenti di supporto educativo, mediazione familiare e monitoraggio costante. È la misura preferibile nei casi in cui sussistano margini di recupero delle capacità genitoriali.
2. Limitazione della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c.
Nel caso in cui venga riscontrata un’incapacità parziale o totale dei genitori di adempiere ai propri doveri, il Giudice può disporre la limitazione della responsabilità genitoriale, eventualmente fino alla decadenza ex art. 330 c.c. Tale misura, sebbene di carattere provvisorio, comporta che determinate scelte riguardanti il minore siano subordinate all’approvazione dei servizi sociali o direttamente delegate ad essi.
In casi estremi, quando le condizioni di abbandono materiale e morale siano gravi e irreversibili, il procedimento può sfociare nella dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, con conseguente definitiva decadenza della responsabilità genitoriale.
Il provvedimento di affidamento deve rispettare rigorosamente i principi del contraddittorio, della proporzionalità e della adeguatezza. Il minore, anche se in tenera età, deve essere ascoltato, compatibilmente con la sua capacità di discernimento, e i suoi interessi devono essere rappresentati da un curatore speciale ove necessario.
Inoltre, il provvedimento deve contenere indicazioni dettagliate in merito a:
- la collocazione del minore;
- le responsabilità attribuite ai Servizi Sociali e agli eventuali soggetti affidatari;
- i poteri residui dei genitori;
- le modalità e la frequenza delle visite;
- la durata della misura che non può superare i 24 mesi;
- i tempi e le modalità con cui i servizi devono relazionare al giudice.
Tali misure devono essere soggette a verifica periodica da parte dell’Autorità Giudiziaria, per evitare che l’allontanamento diventi di fatto una soluzione definitiva, senza un’adeguata valutazione delle evoluzioni famigliari.
Nel caso di specie, il sottoscritto Procuratore continuerà a seguire con attenzione l’evolversi della situazione familiare, promuovendo un percorso di genitorialità responsabile, sostenuto da interventi psicologici, educativi e sociali.
Il recupero del rapporto genitori-figlio non può prescindere dalla collaborazione attiva con gli operatori del territorio, dalla cessazione definitiva delle dipendenze, e dall’abbandono di ogni forma di violenza o conflittualità che possa pregiudicare il benessere del minore.