Nel mese di gennaio, lo scrivente procuratore si è occupato del caso di una neo coppia; il desiderio più grande del marito era poter adottare il figlio della compagna avuto da una precedente relazione finita male. Il padre biologico del ragazzo non lo ha mai riconosciuto.
Il ragazzo e il nuovo marito della madre coltivano ormai da anni un legame affettivo forte che desiderano formalizzare. Ciò sarà possibile attraverso Stepchild Adoption.
La stepchild adoption o adozione del figlio del partner è una procedura giuridica che consente a un genitore non biologico di adottare il figlio del proprio partner, consolidando così il legame affettivo e giuridico all’interno della famiglia.
In Italia, tale istituto è disciplinato dall’art. 44 della legge 184/83 tra le fattispecie “adozioni particolari”, la quale prevede che il coniuge del genitore possa adottare il figlio del partner, a condizione che vi sia il consenso del genitore biologico e che l’adozione sia nell’interesse del minore. Se il minore ha compiuto 14 anni, è necessario anche il suo consenso.
Negli ultimi anni, la giurisprudenza italiana ha ampliato l’applicabilità della stepchild adoption, ma ancora non è prevista per le coppie conviventi more uxorio e unite civilmente, nonostante la forte influenza di una giurisprudenza contrastante.
La giurisprudenza nel corso degli anni contrasta le disposizioni governative in materia come è possibile constatare dalla storica decisione della Corte di Cassazione del 2016 che ha confermato l’adozione da parte della partner convivente di una madre.
Inoltre, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 79/2022 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 55 della Legge 184/83 nella parte in cui escludeva i parenti dell’adottante dai legami giuridici con l’adottato. Questa decisione ha esteso i legami giuridici anche tra il minore e i parenti dell’adottante, rafforzando ulteriormente la protezione giuridica del minore.
La procedura in questione prevede la presentazione di una domanda al Tribunale per i minorenni competente, corredata da tutta la documentazione necessaria. Il Giudice valuterà l’idoneità affettiva, la capacità educativa, la situazione personale ed economica, la salute e l’ambiente familiare dell’adottante, al fine di accertare che l’adozione sia effettivamente nell’interesse del minore.
Questo istituto rappresenta uno strumento fondamentale per garantire la stabilità e la protezione giuridica dei minori all’interno delle famiglie, rispondendo alle esigenze di riconoscimento dei legami affettivi consolidati o addirittura da sempre coltivati.
L’evoluzione normativa e giurisprudenziale ha ampliato progressivamente l’accesso a questa forma di adozione, riflettendo un orientamento sempre più inclusivo e attento all’interesse superiore del minore.
Lo scrivente studio ha brillantemente avviato la procedura di adozione avanti il Tribunale per i Minorenni di Milano, auspicando il risultato tanto desiderato dal minore e dalla coppia.