In data odierna la scrivente procuratrice riceve presso il proprio studio una donna, separata da circa sei mesi, a cui veniva notificato un ricorso per la modifica delle condizioni di separazione. Tale richiesta, come esposto dal marito, è motivata dal radicale cambiamento delle condizioni economiche dei coniugi.
L’impresa di famiglia di cui il marito è titolare vive un momento di profonda crisi dovuta all’andamento del mercato immobiliare, mentre la moglie ha appena inaugurato una nuova attività online che le frutta ingenti guadagni.
In sede di separazione, il Giudice disponeva l’assegnazione della casa familiare alla moglie nonché un contributo al mantenimento congruo e adatto rispetto allo stile di vita condotto dalla coppia da corrispondere alla stessa.
Tuttavia, la cliente lasciava la casa coniugale per poi stabilirsi in una diversa regione d’Italia dove avrebbe inaugurato la propria attività.
All’interno del ricorso vi è una specifica richiesta di interruzione della corresponsione da parte del marito del contributo al mantenimento con contestuale richiesta di assegnazione allo stesso di un assegno divorzile in virtù degli ingenti guadagni derivanti dall’eCommerce della cliente.
In questa sede, la scrivente procuratrice intende illustrare la normativa in materia di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio.
La modifica delle condizioni di separazione è una fattispecie disciplinata dall’art. 473 bis, 41 c.p.c., introdotto nell’anno 2022 dalla Riforma Cartabia.
Tali condizioni di separazione possono essere modificate tramite:
– Accordo stragiudiziale tra le parti;
– Negoziazione assistita in materia di diritto di famiglia;
– Deposito di un ricorso giudiziale congiunto ovvero individuale.
Il deposito di ricorso deve chiaramente essere sostenuto da motivazioni giustificate, una tra queste è la richiesta di quantificare nuovamente ovvero accertare nuovamente il diritto effettivo ad un contributo al mantenimento qualora si ravvisi un appezzabile peggioramento delle condizioni economiche ovvero il miglioramento di quelle dell’altro coniuge.
La sopravvenienza di nuovi oneri familiari, nuove esigenze dei figli, una nuova convivenza more uxorio dell’ex coniuge, il licenziamento ovvero la cessazione di un’attività commerciale sono fatti sopravvenuti ritenuti rilevanti ed idonei a giustificare una richiesta di revisione delle condizioni di separazione esattamente quanto l’insorgere ovvero l’aggravamento di una patologia.
In sede di udienza il Giudice dovrà procedere all’audizione di entrambe le parti e potrà disporre l’assunzione di mezzi di prova al fine di accertare le reali esigenze delle parti.
In seguito il Giudice provvederà all’emissione di un decreto motivato, impugnabile con i mezzi stabiliti dal nostro ordinamento.
La scrivente procuratrice intende assumere le giuste difese della propria cliente, tutelando la posizione della stessa avanti le opportune Sedi Giudiziarie.