Recentemente il sottoscritto procuratore si è occupato del caso di un uomo con varie dipendenze tra alcool e gioco il cui ingente patrimonio rischiava di essere depauperato a causa le sue scellerate abitudini.
La scrivente ha consigliato al cliente l’istituzione di un Trust a tutela del suo patrimonio mobiliare ed immobiliare.
Il trust, istituto di origine anglosassone, ha progressivamente guadagnato spazio anche negli ordinamenti di civil law, tra cui quello italiano. Pur non essendo formalmente previsto dal codice civile italiano, il trust è riconosciuto e applicato in forza della Convenzione dell’Aja del 1º luglio 1985, ratificata dall’Italia con la legge n. 364 del 16 ottobre 1989. Esso rappresenta uno strumento estremamente versatile in ambito patrimoniale, successorio e commerciale.
Il trust si configura come un rapporto giuridico fiduciario in cui un soggetto (il disponente) trasferisce beni a un altro soggetto (il trustee), affinché li amministri secondo determinate finalità a beneficio di uno o più soggetti (i beneficiari) o per uno scopo specifico.
Gli elementi fondamentali del trust sono:
1. Il disponente (settlor): colui che istituisce il trust e ne definisce le regole;
2. Il trustee: gestore del patrimonio secondo i termini del trust;
3. I beneficiari: soggetti a favore dei quali sono destinati i beni o i frutti del trust;
4. Il patrimonio separato: i beni del trust sono separati da quelli personali del trustee.
L’act of trust (deed of trust): documento che formalizza le regole di funzionamento del trust.
A seconda dello scopo e della struttura, esistono diverse forme di trust, tra cui:
– Trust discrezionale: il trustee ha ampi poteri nel determinare modalità e tempi di attribuzione ai beneficiari;
– Trust autodichiarato (self-declared): il disponente è anche trustee;
– Trust opaco o trasparente: a seconda che i beneficiari abbiano diritto soggettivo ai frutti;
– Trust caritatevole o di scopo: privo di beneficiari individuali, ha uno scopo definito (es. filantropico).
In Italia, il trust non è regolato espressamente dal codice civile. Tuttavia, l’applicazione della Convenzione dell’Aja consente l’utilizzo del trust interno, ossia istituito da un soggetto italiano e destinato a produrre effetti in Italia, ma regolato da una legge straniera (solitamente common law, come la legge di Jersey o dell’Isola di Man).
È sorta, nel tempo, anche una prassi di “trust interno autodisciplinato”, che mantiene le caratteristiche del trust ma si conforma a principi generali del diritto italiano, pur mancando una norma ad hoc.
Il trust è usato per molteplici finalità, tra cui:
– Pianificazione successoria (es. protezione di minori o disabili);
– Protezione patrimoniale (es. separazione patrimoniale da rischi imprenditoriali o coniugali);
– Gestione di patrimoni familiari complessi;
– Tutela di soggetti vulnerabili;
– Garanzia nelle operazioni commerciali e finanziarie.
Un aspetto rilevante è la separazione patrimoniale, che rende i beni del trust non aggredibili dai creditori del trustee o del disponente (se istituito correttamente e non in frode ai creditori).
L’aspetto fiscale del trust in Italia è oggetto di numerosi dibattiti. L’Agenzia delle Entrate ha fornito nel tempo interpretazioni non sempre coerenti, specie in relazione all’imposizione indiretta (imposta di donazione e successione) e diretta (IRPEF e IRES). Il trattamento varia a seconda della tipologia di trust (trasparente o opaco) e dell’effettiva disponibilità reddituale dei beneficiari.
Il trust rappresenta un valido strumento di diritto comparato che, pur affondando le radici nella tradizione giuridica anglosassone, si è dimostrato estremamente adattabile anche nei sistemi di civil law. In attesa di una disciplina legislativa organica in Italia, il trust continua a trovare applicazione, supportato dalla giurisprudenza, dalla dottrina e da un uso crescente da parte della prassi notarile e legale.
Il cliente, al fine di preservare a pieno il suo patrimonio decide di spontanea volontà, cosciente della sua situazione, ha accettato di istituire un Trust che vede come beneficiario il figlio.
Lo scrivente studio lo ha affiancato predisponendo ogni particolare e valutando ogni possibile sviluppo.