Una ragazza, proveniente da una famiglia numerosa ed economicamente disagiata, si rende autore del reato di furto, nel caso concreto taccheggiamento di alimenti all’interno di un supermercato. Rivoltasi al presente studio, il sottoscritto procuratore ha ben pensato data la lievità del fatto occorso, di richiedere avanti il Giudice un perdono giudiziale.
Il perdono giudiziale è un istituto giuridico previsto dal diritto penale italiano, disciplinato dall’articolo 169 del codice penale e specificatamente applicabile a quei minori tra gli anni quattordici e diciotto attraverso l’articolo 27 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Testo Unico in materia di giustizia penale minorile). Si tratta di una misura che consente di evitare l’applicazione di una pena a favore del recupero e del reinserimento sociale del reo, quando ricorrano determinate condizioni.
Il perdono giudiziale è concepito come un provvedimento di clemenza individuale, concesso dal giudice nel caso in cui ritenga che il reato commesso dal minore sia un episodio isolato e che il giovane abbia buone prospettive di reinserimento sociale. È fondato sull’idea di evitare che una condanna penale ostacoli il percorso di crescita e maturazione del minore, salvaguardando il suo sviluppo psico-sociale.
I principali presupposti per la concessione del perdono giudiziale sono:
1. Età del reo: Può essere concesso solo a soggetti minori di 18 anni al momento del fatto.
2. Gravità del reato: È generalmente applicabile per reati di minore gravità, sebbene non esista un elenco tassativo di reati per i quali può essere concesso.
3. Personalità del reo: Il giudice deve valutare positivamente la personalità e le circostanze che hanno portato alla commissione del reato, ritenendo che l’applicazione della pena non sia necessaria per prevenire future condotte illecite.
La concessione del perdono giudiziale ha come effetto principale l’estinzione del reato.
Tuttavia, è importante sottolineare che:
• Il perdono giudiziale può essere concesso una sola volta. In caso di recidiva, il giudice non potrà applicarlo nuovamente.
• La misura non elimina la responsabilità civile, pertanto il minore e i suoi genitori o tutori sono comunque obbligati a risarcire il danno causato.
Tale misura è decisa dal giudice nel corso del processo penale, anche d’ufficio, se ritiene che le condizioni siano soddisfatte. La decisione deve essere accompagnata da un’attenta valutazione del contesto familiare, educativo e sociale del minore, spesso supportata da relazioni dei servizi sociali.
Alla luce di quanto sopra, durante il procedimento, il Giudice, dopo un’accurata valutazione sul nucleo familiare e la personalità della giovane ragazza che si è dimostrata pentita e rammaricata per l’azione commessa, ha concesso il perdono giudiziale. Il sottoscritto procuratore considera questa come una vittoria della giustizia volta alla rieducazione dell’autore di fatti penalmente perseguibili!