avvocato col gratuito patrocinio

La Costituzione italiana garantisce, a chi non ha i mezzi economici, la possibilità di difendersi davanti ad ogni giurisdizione. Per garantire questo diritto, lo Stato ha previsto il gratuito patrocinio, che offre la possibilità di ottenere assistenza legale gratuita a chi si trova in condizioni di difficoltà economica.

Requisiti di ammissibilità per avere un avvocato col gratuito patrocinio

Il gratuito patrocinio di un avvocato è offerti quando si rispettano alcuni requisiti di reddito e di cittadinanza. Nello specifico:

  • Reddito individuale annuo inferiore a 12.838,01 euro (limite di cui all’art. 76 D.P.R. 115/2002, aggiornato annualmente).
  • Reddito familiare annuo inferiore a 14.372,00 euro aumentato di un importo variabile in base al numero dei componenti del nucleo familiare (limite di cui all’art. 76 D.P.R. 115/2002, aggiornato annualmente).
  • Cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea oppure status di rifugiato o di apolide (art. 77 D.P.R. 115/2002).

Come presentare la domanda di patrocinio legale

La domanda per l’avvocato col gratuito patrocinio si deve presentare al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Foro competente per la causa, utilizzando il modulo predisposto. Alla domanda deve essere allegata la documentazione che attesta il reddito e lo status del richiedente.

Cosa copre il gratuito patrocinio dell’Avvocato? Questo copre tutte le spese legali, incluso il compenso dell’avvocato (come stabilito dalle tabelle professionali forensi), i diritti di cancelleria, le spese di notifica, e i consulenti tecnici d’ufficio (CTU), se nominati dal giudice perché necessari per la causa.

Il gratuito patrocinio non copre le spese per i testimoni e tutte le imposte relative alla causa.

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