In data odierna richiede una consulenza un’anziana signora la cui sorella, altrettanto anziana e vedova, è stata negli ultimi mesi vittima per diverse volte di truffe telefoniche e non.

Lo scopo della consulenza è quello di comprendere come ottenere una maggiore tutela della stessa: ecco che viene in soccorso la figura dell’amministratore di sostegno.  

In merito a tale figura, l’ordinamento ne prevede la nomina allorquando emerga la necessità di tutelare e supportare persone che, a causa di una temporanea o permanente difficoltà psico-fisica, non sono in grado di compiere da sole determinati atti della vita quotidiana. 

Introdotto dalla legge n. 6/2004, tale istituto ha sostituito e ampliato il precedente concetto di interdizione e inabilitazione, rispondendo all’esigenza di garantire una maggiore personalizzazione e flessibilità nella tutela delle persone fragili. 

La funzione è protettiva, finalizzata a supportare la persona che si trova in una condizione di vulnerabilità; tuttavia, a differenza di altri istituti giuridici, essa non mira a privare del tutto il soggetto della capacità di agire, ma ad intervenire solo nei limiti strettamente necessari, consentendo comunque la conservazione di un margine di autonomia. Questo approccio, dunque, si basa sul principio di proporzionalità, per il quale grado di intervento deve essere commisurato alla situazione concreta del beneficiario.

L’amministratore può essere nominato su richiesta del soggetto stesso, dei familiari o dallo stesso pubblico ministero. Il provvedimento è adottato dal giudice tutelare che valuta, caso per caso, l’entità delle difficoltà del soggetto e la necessità di supporto.

L’ amministratore può essere una persona fisica di fiducia del beneficiario, ovvero un’entità e ha il compito di assistere il beneficiario nelle attività legali, patrimoniali e personali.

Il giudice stesso stabilisce l’ambito di intervento dell’amministratore indicando quali atti possono essere compiuti autonomamente e quali richiedano assistenza. 

L’amministratore di sostegno ha l’obbligo di agire sempre nell’interesse del beneficiario, nel rispetto della sua dignità e della sua volontà. Sebbene il suo intervento sia limitato agli atti necessari, deve comunque rispettare la libertà e la volontà del beneficiario nella misura in cui la persona sia in grado di esprimerla.

Il soggetto nominato dal Tribunale è obbligato a rendere periodicamente conto della sua attività al giudice tutelare, il quale ha il compito di monitorare l’operato dell’amministratore e garantire che non vengano commessi abusi o atti contrari all’interesse del beneficiario.

Tale istituto può essere revocato in qualsiasi momento, qualora il beneficiario recuperi la capacità di intendere e volere, ovvero qualora si modifichino le circostanze che hanno giustificato la nomina. La revoca può essere disposta dal giudice tutelare, su richiesta dello stesso beneficiario, del pubblico ministero o dell’amministratore nominato, qualora si ritenga non sussista più la necessità dell’intervento. 

In caso di revoca, l’amministratore deve restituire al beneficiario quanto amministrato durante il periodo di nomina. 

Il sistema giuridico italiano, attraverso tale istituto, dimostra di aver evoluto un concetto di protezione più moderno e attento alla personalizzazione della tutela, sempre mirando al miglior interesse della persona coinvolta.

In conclusione, il sottoscritto procuratore, esaudirà il desiderio dell’anziana donna e provvederà alla propria o altrui nomina in qualità di amministratore di sostegno della sorella. 

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