Il sottoscritto procuratore nel mese di novembre 2025 riceveva presso il proprio studio un padre piuttosto allarmato; lo stesso si era visto recapitare un avviso di conclusioni delle indagini indirizzato al figlio poco più che sedicenne.

Il ragazzo veniva indagato per lesioni personali, reato previsto dall’art. 582 del Codice Penale, e nel mese di febbraio 2026 veniva fissata la prima udienza avanti il Tribunale per i Minorenni di Milano.

Proprio in prima udienza l’imputato vedeva applicata nei propri confronti una misura di sicurezza: la libertà vigilata. 

Anzitutto occorre precisare come le misure di sicurezza standard, ergo per gli adulti, previste dal nostro ordinamento ex art. 199 c.p.  possono avere natura personale (ad esempio la libertà vigilata, colonia agricola, permanenza in ospedale psichiatrico giudiziario, etc.) ovvero natura patrimoniale (ad esempio la confisca) in sostituzione ovvero in aggiunta alla pena principale e vengono disposte in presenza di specifici presupposti:

–            La commissione di un fatto previsto dalla legge come reato;

–            La pericolosità sociale del soggetto;

Data la presenza di questi due elementi, il giudice dovrà predisporre la misura di sicurezza più adatta al caso concreto ed alla personalità del soggetto imputato o condannato.

Per quanto concerne il diritto penale minorile, le misure di sicurezza previste sono la libertà vigilata ed il riformatorio giudiziario. Urge sottolineare come per i minorenni non sia in alcun caso previsto il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario ex art. 222 c.p. per contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost. (v. Corte Cost. n. 324/1998).

Differentemente da quanto previsto per gli adulti, i presupposti per l’applicabilità delle misure di sicurezza sono:

1.       Sentenza di proscioglimento per difetto di imputabilità;

2.       Sentenza di condanna per quei minori di età compresa tra i 14 ed i 18 anni riconosciuti quali imputabili;

3.       Pericolosità specifica o qualificata (v. art. 37 c. 2 D.P.R. 448/88 – norma speciale);

Segue l’analisi specifica delle misure di sicurezza previste per i minorenni: la libertà vigilata (artt. 20 e 21 del D.P.R. n. 448/88) prevede la permanenza presso il luogo determinato dall’Autorità Giudiziaria e ha durata minima di un anno; a questa misura seguono necessariamente delle prescrizioni che consistono solitamente in obblighi di fare, quali l’obbligo di studio, di lavoro ovvero di attività inerenti alla scolarizzazione del minore.

Mentre il riformatorio giudiziario è previsto solamente per i delitti di cui all’art. 23, comma 1 del D.P.R. n. 448/88 ed è concesso al minore allontanarsi dalla comunità in occasione di attività di studio o di lavoro.

Tali misure possono essere disposte anche provvisoriamente dal Pubblico Ministero ovvero dal Giudice delle Indagini Preliminari qualora lo ritengano opportuno ovvero quando ritengano plausibile la commissione di ulteriori reati da parte del minore.

Il sottoscritto procuratore, alla luce di quanto disposto in sede di udienza, intende tutelare la posizione del proprio assistito anche predisponendo un progetto di Map ( argomento di diversi articoli pubblicati su questo Blog) congiuntamente agli assistenti sociali, in modo tale che si evitino gli effetti desocializzanti  della permanenza domiciliare ed in seguito impugnando la disposizione di tale misura che allontanerebbe il minore da tutte quelle attività che gli permettono di sviluppare liberamente la propria personalità.

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