Nel mese di settembre si presentava presso lo studio della scrivente una donna, madre di tre figli minori di età inferiore ai cinque anni, la quale esponeva che, rientrata presso la propria abitazione in un ordinario giorno feriale, aveva constatato l’improvviso allontanamento del marito dal domicilio familiare. In particolare, il coniuge risultava irreperibile, non contattabile telefonicamente e aveva già asportato i propri effetti personali. Sul tavolo della cucina egli aveva lasciato una breve missiva, unico lascito di dieci anni di matrimonio, recante le seguenti parole: “Non sono più felice con voi, mi trasferisco. Ciao.”
Solo dopo alcuni mesi la donna riusciva a rintracciare il nuovo luogo di residenza del marito. I coniugi addivenivano quindi all’introduzione di un procedimento di separazione consensuale, all’esito del quale veniva posto a carico dell’uomo un contributo mensile al mantenimento pari ad euro 600,00. Nondimeno, tale obbligazione non veniva mai adempiuta, con conseguente aggravio economico integralmente ricaduto sulla donna, rimasta sola nel sostentamento del nucleo familiare.
A distanza di un anno dalla pronuncia di separazione, la scrivente, valutate le circostanze rappresentate, suggeriva alla propria assistita la proposizione di querela ai sensi dell’art. 570 c.p., norma che sanziona chi, abbandonando il domicilio domestico o comunque tenendo una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge.
Nel testo sottoposto si richiama altresì una recente decisione della Suprema Corte (Cass. pen., Sez. VI, sent. 11 giugno 2026, n. 21624), la quale valorizzerebbe, nell’ambito della violazione dei doveri familiari, anche il protratto disinteresse relazionale dell’agente, desumibile dalla mancata partecipazione alla vita dei figli, dall’assenza di contatti e dalla totale omissione di richieste di notizie in ordine alle loro condizioni. Dai documenti allegati emerge, in termini sintetici, il principio secondo cui la completa assenza del genitore dalla vita dei figli, anche sotto il profilo affettivo ed educativo, può assumere rilievo penale, non essendo sufficiente il solo adempimento economico.
Nel caso in esame, l’ex marito non solo avrebbe omesso ogni contributo al mantenimento disposto in sede di separazione, ma avrebbe altresì manifestato un radicale e persistente disinteresse nei confronti dei figli, dai quali risulta completamente assente, essendosi nel frattempo ricostruito una nuova vita familiare altrove, con totale obliterazione dei doveri morali e materiali gravanti su di lui.
Alla luce di tutto quanto esposto, la scrivente procuratrice, dopo aver conferito con la propria cliente, provvedeva alla redazione della querela ex art. 570 c.p. e ciò al fine di tutelare i diritti della donna e dei suoi tre figli.